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Legge sugli assegni familiari (Legge cantonale sugli assegni familiari, FZG) - Oggetto (FZG)

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (27)

§ 1 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF § 2 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF § 4 Legge cantonale sugli assegni familiari, LCAF § 5 Legge cantonale sugli assegni familiari, LAF § 6 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, FZG § 7 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LAF § 8 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF - Appartenenza alla cassa § 9 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, FZG - Compiti delle Casse di Compensazione Familiari § 10 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF § 11 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF § 12 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF § 13 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF § 14 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF § 15 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF § 16 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF § 17 Legge cantonale sugli assegni famigliari, LCAF § 18 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LAF § 19 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, FZG § 20 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LAF § 21 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, FZG § 22 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, FZG - Riserve di fluttuazione e scioglimento delle casse § 23 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LCAF § 24 Legge Cantonale sulle Allocazioni Familiari, LCAF - Diritto Complementare § 25 Legge cantonale sugli assegni familiari, LCAF § 25a Legge cantonale sugli assegni familiari, LCA § 26 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, LAF § 27 Legge Cantonale sugli Assegni Familiari, FZG

Testo normativo (27 Articoli)

Oggetto e Sottomissione

1. La legge regola le indennità familiari per i lavoratori non agricoli e per i non occupati, l'applicazione delle norme sulle indennità familiari nel cantone così come il finanziamento delle indennità familiari e dei costi amministrativi, nella misura in cui non si applica la legge federale sulle indennità familiari (Legge sugli assegni familiari) del 24 marzo 2006.

2. Le indennità familiari per i lavoratori agricoli e gli agricoltori indipendenti sono regolate dalla legge federale sulle indennità familiari nell'agricoltura del 20 giugno 1952.

Oggetto e Sottomissione

1. Questo legge si applica

a. ai datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 12 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) del 20 dicembre 1946, sono tenuti al versamento dei contributi, se la sede legale dell'impresa si trova nel Cantone o, in mancanza di tale sede, se il datore di lavoro ha domicilio nel Cantone,

b. ai lavoratori e lavoratrici di datori di lavoro non soggetti all'obbligo di contributo ai sensi dell'articolo 6 LAVS,

c. alle persone che sono obbligatoriamente assicurate nella AVS in quanto lavoratori autonomi,

d. alle persone non attive ai sensi dell'articolo 19 paragrafi 1 e 1bis della legge sugli assegni familiari, che hanno domicilio nel Cantone.

2. Sono considerati lavoratori o lavoratrici ai sensi del paragrafo 1b, le persone registrate nella AVS nel Cantone.

3. Le succursali sono soggette a questa legge se si trovano nel Cantone. La Cassa di compensazione familiare del Cantone Lucerna può stipulare con le casse di compensazione familiare di altri cantoni accordi divergenti riguardo alla soggezione delle succursali.

4. Il Consiglio di Stato disciplina, con riserva della legge sugli assegni familiari, i dettagli relativi alla riscossione degli assegni familiari da parte delle persone non attive, come i valori fiscali rilevanti e la considerazione delle effettive condizioni economiche, tramite regolamento.

Indennità familiari

1. L'importo dell'assegno per figli e l'importo dell'assegno di formazione corrispondono agli importi minimi secondo le disposizioni della Legge sugli assegni familiari. Fatta salva la disposizione del comma 1bis.

1bis I seguenti contributi saranno erogati finché nella Legge sugli assegni familiari non verranno raggiunti questi valori

a. fino al compimento del 12° anno di età: un assegno per figli di 210 franchi,

b. dal compimento del 12° al compimento del 16° anno di età: un assegno per figli di 260 franchi,

c. dal compimento del 16° anno di età: un assegno di formazione di 260 franchi.

2. ...

Indennità familiari

1. Alle persone aventi diritto viene concessa un'indennità di nascita o di adozione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge sugli assegni familiari.

2. L'importo dell'indennità corrisponde al quintuplo di un assegno mensile per figli ai sensi dell'articolo 5 commi 1 e 3 della Legge sugli assegni familiari.

Esecuzione dell'Ordinamento degli Assegni Familiari - Disposizioni Generali

1. L'ordinamento dei supplementi familiari del Cantone è eseguito da

a. la «Cassa di compensazione familiare del Cantone di Lucerna» come cassa cantonale di compensazione familiare,

b. le casse di compensazione familiare, gestite dalle casse di compensazione AVS.

2. Le casse di compensazione familiare di cui al comma 1b che intendono operare nel Cantone, devono registrarsi presso l'ufficio della autorità di vigilanza cantonale.

Esecuzione dell'Ordinamento degli Assegni Familiari - Disposizioni Generali

1. La Cassa di compensazione familiare del Canton Lucerna è un'istituzione di diritto pubblico con personalità giuridica propria, con sede a Lucerna.

2. La Cassa di compensazione di Lucerna gestisce gli affari della Cassa di compensazione familiare del Canton Lucerna come compito delegato. Il Cantone le rimborsa i costi che ne derivano.

Esecuzione dell'Ordinamento degli Assegni Familiari - Disposizioni Generali

1. I datori di lavoro e i lavoratori autonomi, che fanno parte di una cassa di compensazione AVS ai sensi dell'articolo 64 dell'AHVG che gestisce una cassa di compensazione familiare, devono aderire a tale cassa di compensazione familiare.

2. Alla cassa di compensazione familiare del Cantone di Lucerna devono aderire

a. tutti i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che non fanno parte di una cassa di compensazione familiare ai sensi del comma 1,

b. i lavoratori e le lavoratrici di datori di lavoro non contribuenti e le persone non attive professionalmente,

c. enti pubblici e amministrazioni pubbliche, aziende e istituzioni nonché le altre persone giuridiche di diritto pubblico, purché non appartengano alla cassa di compensazione familiare della Cassa di Compensazione Federale.

Esecuzione dell'Ordinamento degli Assegni Familiari - Disposizioni Generali

1. Le Casse di Compensazione Familiari

a. stabiliscono le indennità familiari nei singoli casi ed erogano eccezionalmente i pagamenti alle persone aventi diritto,

b.* determinano in generale i contributi e li riscuotono presso i datori di lavoro e i lavoratori autonomi; fatto salvo l'articolo 12 comma 2,

c.* informano direttamente i lavoratori/lavoratrici o tramite i datori di lavoro, nonché i lavoratori autonomi circa i loro diritti alle indennità familiari,

d. controllano periodicamente se i datori di lavoro affiliati rispettano le disposizioni di legge; il controllo può essere affidato a un organo di revisione riconosciuto dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

e. emettono le decisioni su rivendicazioni contestate e decisioni di opposizione.

2. Le Casse di Compensazione Familiari possono delegare singoli compiti, in particolare la determinazione delle indennità familiari, ai datori di lavoro, a condizione che questi garantiscano un'assegnazione legittima delle indennità familiari e una gestione amministrativa corretta.

3. La Cassa di Compensazione Familiare del Cantone di Lucerna controlla inoltre l'assoggettamento dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e svolge il ruolo di punto di connessione per tutte le operazioni in relazioni internazionali. Essa può affidare alle casse di compensazione AVS, che non gestiscono una propria cassa di compensazione familiare, il compito di riscuotere i contributi e determinare e erogare le indennità familiari come uffici contabili di associazione.

4. Gli uffici contabili di associazione ai sensi del comma 3 ricevono un contributo dalla Cassa di Compensazione Familiare del Cantone di Lucerna per le spese amministrative documentate. Questo contributo è determinato dalla commissione di sorveglianza cantonale ai sensi dell'articolo 13.

Esecuzione dell'Ordinamento degli Assegni Familiari - Disposizioni Generali

1. Le casse per gli assegni familiari devono essere sottoposte a revisione annuale da un'agenzia revisoria riconosciuta dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

2. L'agenzia revisoria della rispettiva cassa per gli assegni familiari deve verificare, in particolare, se le dichiarazioni relative all'equilibrio dei carichi sono corrette e se vengono addebitati solo i costi amministrativi appropriati effettivamente sostenuti nell'esecuzione della legge.

Esecuzione dell'Ordinamento degli Assegni Familiari - Disposizioni Generali

1. I Datori di Lavoro

a. comunicano alla cassa di compensazione familiare competente i salari soggetti a contributi AVS, forniscono tutte le ulteriori informazioni necessarie e presentano la documentazione aggiuntiva necessaria,

b. trasmettono immediatamente alla cassa di compensazione familiare competente le comunicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici che possono influenzare il loro diritto,

c. corrispondono i contributi e pagano le prestazioni ai beneficiari secondo le istruzioni delle casse di compensazione familiare competenti,

d. informano i propri lavoratori e lavoratrici sugli assegni familiari,

e. svolgono i compiti loro assegnati conformemente al § 9 comma 2.

2. I Lavoratori Autonomi

a. forniscono le informazioni necessarie e presentano la documentazione necessaria per chiarire il diritto agli assegni familiari,

b. comunicano immediatamente alla cassa di compensazione familiare competente le circostanze che possono influenzare il loro diritto,

c. corrispondono i contributi secondo le istruzioni della cassa di compensazione familiare competente.

**Esecuzione del Regolamento sugli Assegni Familiari - Vigilanza**

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità cantonale di sorveglianza sulle casse di compensazione familiare.

2. Esso stabilisce i contributi alla cassa di compensazione familiare del Cantone di Lucerna e approva il suo conto annuale e la sua relazione annuale.

**Esecuzione del Regolamento sugli Assegni Familiari - Vigilanza**

1. Il Consiglio di amministrazione della Cassa di Compensazione di Lucerna, ai sensi della legge sul Centro delle Assicurazioni Sociali del 10 settembre 2018, è l'autorità di vigilanza cantonale sulle casse di compensazione familiare attive nel cantone.

2. La Cassa di Compensazione di Lucerna gestisce l'ufficio dell'autorità di vigilanza cantonale come compito delegato. Il cantone rimborsa alla cassa di compensazione i costi risultanti da tali attività.

3. L'autorità di vigilanza cantonale ha in particolare i seguenti compiti

a. Consigliare il Consiglio di Stato su questioni relative al regime delle allocazioni familiari e durante l'approvazione del bilancio annuale e del rapporto annuale della Cassa di Compensazione Familiare del Cantone di Lucerna,

b. Emanare il regolamento sugli investimenti della Cassa di Compensazione Familiare del Cantone di Lucerna,

c. Disporre controlli speciali presso le casse di compensazione familiare,

d. Approvare l'affiliazione a casse extrancantonali delle filiali,

e. Ricevere i rapporti dell'ufficio sull'ispezione delle casse di compensazione familiare, in particolare riguardo al riequilibrio degli oneri,

f. Adottare misure nei confronti delle casse di compensazione familiare che non svolgono o svolgono in modo carente i loro compiti o obblighi previsti dalla legge,

g. Determinare il contributo agli uffici di contabilità associativa per le loro spese amministrative ai sensi del § 9 comma 4.

4. Le casse di compensazione familiare operanti nel Cantone di Lucerna devono fornire all'autorità di vigilanza cantonale o al suo ufficio le informazioni richieste sulla gestione.

**Finanzierung - Disposizioni Generali**

1. Gli assegni familiari per i lavoratori e le lavoratrici sono finanziati dai datori di lavoro.

Finanziamento - Disposizioni Generali

1. Lavoratrici e lavoratori di datori di lavoro non soggetti a contribuzione versano il contributo che la cassa di compensazione familiare del Cantone di Lucerna richiede dai datori di lavoro soggetti a contribuzione.

Finanziamento - Disposizioni Generali

1. Il Cantone finanzia le indennità familiari per i non occupati. I contributi del Cantone sono coperti al 50 percento dai comuni.

2. La quota di finanziamento di ciascun comune è calcolata in base alla popolazione residente media dell'anno precedente secondo le rilevazioni della Lustat Statistica Lucerna.

3. Il Cantone copre i costi amministrativi.

Finanziamento - Disposizioni Generali

1. Per il finanziamento degli assegni familiari per i lavoratori autonomi vengono prelevati contributi da loro stessi. All'interno di una cassa di compensazione familiare, deve essere applicata la stessa aliquota contributiva sul reddito soggetto all'AVS dei lavoratori autonomi come su quello dei lavoratori dipendenti.

2. Il reddito soggetto all'AVS derivante dall'attività lavorativa autonoma viene determinato dalle autorità fiscali cantonali in analogia all'articolo 9 AHVG e comunicato alle casse di compensazione familiare competenti.

**Finanzierung - Disposizioni Generali**

1. I contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, nonché i rendimenti degli investimenti possono essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento degli assegni familiari, per coprire i costi amministrativi ragionevoli, per la costituzione delle riserve di fluttuazione e per eventuali pagamenti nell'ambito del riequilibrio degli oneri.

Finanziamento - Compensazione degli Oneri

1. Tra le casse di compensazione familiare operanti nel Cantone esiste un equilibrio del carico.

2. L'ufficio della commissione di sorveglianza cantonale conduce la procedura di equilibrio del carico.

Finanziamento - Perequazione dei carichi

1. Determinante per la compensazione degli oneri è il rapporto tra il tasso di rischio medio di tutte le casse di compensazione familiare e il tasso di rischio della singola cassa di compensazione familiare.

2. Il tasso di rischio medio di tutte le casse di compensazione familiare si determina dal rapporto percentuale tra gli assegni familiari, che sono stati pagati annualmente da tutte le casse di compensazione familiare nella misura prevista dalla legge, e le masse salariali annuali soggette a contributo AVS, oltre ai redditi annuali soggetti a contributo AVS derivanti da attività lavorativa autonoma dei membri di tutte le casse di compensazione familiare.

3. Il tasso di rischio della singola cassa di compensazione familiare si determina dal rapporto tra gli assegni familiari da essa pagati nella misura prevista dalla legge e le masse salariali annuali soggette a contributo AVS, oltre ai redditi annuali soggetti a contributo AVS derivanti da attività lavorativa autonoma dei suoi membri.

4. Le casse di compensazione familiare devono comunicare all'ufficio della commissione cantonale di vigilanza, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo

a. gli assegni familiari pagati,

b. le masse salariali annuali soggette a contributo AVS,

c. i redditi annuali soggetti a contributo AVS derivanti da attività lavorativa autonoma rilevanti per i contributi.

Finanziamento - Perequazione dei carichi

1. Le casse di compensazione familiare il cui tasso di rischio proprio è inferiore al tasso di rischio medio, versano la relativa differenza nel fondo di perequazione.

2. Le casse di compensazione familiare il cui tasso di rischio proprio è superiore al tasso di rischio medio, ricevono dal fondo di perequazione la relativa differenza.

3. I versamenti nel fondo di perequazione sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione. I pagamenti dal fondo di perequazione sono dovuti ciascuno il 31 maggio. Dopo la scadenza, è dovuto un interesse di mora o un interesse di compensazione.

Finanziamento - Compensazione degli Oneri

1. Se le riserve della Cassa di compensazione familiare del Cantone di Lucerna superano il 50 percento di una spesa media annua, essa richiede al Consiglio di Stato una riduzione dell'aliquota contributiva. Se le riserve scendono sotto il 20 percento, richiede al Consiglio di Stato un aumento dell'aliquota contributiva.

2. In caso di scioglimento di una cassa di compensazione familiare, il patrimonio di quest'ultima viene distribuito proporzionalmente tra le casse di compensazione familiare che accolgono i membri, in base ai contributi versati secondo la presente legge.

Finanziamento - Perequazione dei carichi

1. Le restanti casse per il compenso famigliare trasmettono gratuitamente alla cassa per il compenso famigliare del Cantone di Lucerna il bilancio annuale verificato e i dati statistici necessari entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Disposizioni finali

1. Salvo se il diritto federale sugli assegni familiari e questa legge dispongono altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della legislazione AVS.

Disposizioni finali

1. Le prestazioni che riguardano il periodo precedente l'entrata in vigore di questa legge vengono rimborsate o richieste in restituzione secondo il diritto previgente.

2. I contributi dovuti per il periodo precedente l'entrata in vigore di questa legge vengono richiesti secondo il diritto previgente.

3. ...

4. La cassa di compensazione familiare per i lavoratori autonomi viene sciolta. Le sue riserve devono essere utilizzate per il finanziamento delle indennità familiari per i lavoratori autonomi.

Disposizioni finali

1. Le riserve esistenti al momento dell'entrata in vigore di questa modifica derivanti dallo scioglimento della cassa di compensazione familiare per lavoratori autonomi saranno distribuite alle casse di compensazione familiare secondo quanto previsto dal § 6 comma 1. Per la distribuzione sono determinanti le somme salariali soggette a contributi AVS nell'anno 2012. Le riserve distribuite possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento degli assegni familiari.

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti vengono abrogati

a. Legge sugli assegni familiari del 10 marzo 1981,

b. Deliberazione del Gran Consiglio sull'adeguamento degli assegni familiari del 6 novembre 2007.

Disposizioni finali

1. La legge entra in vigore il 1º gennaio 2009. È soggetta a referendum facoltativo.

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