§ 6 Legge d'introduzione della legge federale sull'assicurazione malattie (EGKVG) - Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
§ 6 EGKVG · Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
1. Il Tribunale cantonale giudica, in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni, le controversie tra gli assicuratori (art. 87 LAMal) o con gli assicurati o con terzi (art. 58 cpv. 1 LPGA), che riguardano l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera. Esamina inoltre le decisioni dell'autorità cantonale competente relative alla remunerazione delle prestazioni stazionarie degli ospedali e delle case di maternità da parte del Cantone e relative all'autorizzazione per ricorrere, per motivi medici, a un ospedale non presente nella lista ospedaliera cantonale (art. 41 cpv. 3 LAMal) conformemente al § 6c della Legge sugli ospedali dell'11 settembre 2006.
2. Il procedimento è regolato dalle disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 3 luglio 1972, purché siano rispettati i requisiti dell'articolo 61 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).