Legislator Giurisprudenza & Legislazione
865 EGKVG CH-LU

Legge d'introduzione della legge federale sull'assicurazione malattie (EGKVG) - Ambito di applicazione (EGKVG)

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (10)

Testo normativo (10 Articoli)

**Generale**

1. La legge disciplina l'esecuzione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'amministrazione della giustizia nelle controversie derivanti dall'assicurazione sanitaria sociale e dalle assicurazioni complementari.

2. Per il controllo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi dell'articolo 6 KVG e per la riduzione dei premi ai sensi degli articoli 65 e segg. KVG si applica la legge sulla riduzione dei premi dell'assicurazione sanitaria (Legge sulla riduzione dei premi) del 24 gennaio 1995.

3. Per il finanziamento delle prestazioni stazionarie degli ospedali e delle case di maternità si applica la Legge sugli ospedali dell'11 settembre 2006.

4. Per il finanziamento delle prestazioni di cura ai sensi dell'articolo 25a KVG si applica la Legge sull'assistenza e la cura del 13 settembre 2010.

5. Le condizioni per l'equiparazione dei medici con autorizzazione cantonale alla gestione di una farmacia con i farmacisti autorizzati (Art. 37 cpv. 3 KVG) sono disciplinate nella Legge sulla salute del 13 settembre 2005.

Esecuzione dell'assicurazione obbligatoria delle cure mediche

1. Il Gran Consiglio è competente per

a. * la presa d'atto della pianificazione per un'assistenza ospedaliera adeguata alle esigenze (art. 39 cpv. 1d e 3 KVG) nell'ambito del rapporto di pianificazione ai sensi del § 3 paragrafo 3 della legge sulla salute del 13 settembre 2005,

b. la determinazione di un importo totale per il finanziamento degli ospedali su richiesta del Consiglio di Stato (art. 5l cpv. 1 KVG).

Esecuzione dell'assicurazione obbligatoria delle cure mediche

1. Il Consiglio di Stato è competente per tutti i compiti che la LAMal e i decreti emanati dal governo cantonale o dal Cantone assegnano a quest'ultimo. Se il diritto federale assegna un compito al Cantone, la competenza di altri organi esecutivi rimane riservata in base a disposizioni speciali.

2. Il Consiglio di Stato è in particolare competente per

a. l'elaborazione di una fornitura ospedaliera e di case di cura adeguata alle esigenze (art. 39 cpv. 1d e 3 LAMal),

b. la redazione di un elenco di ospedali e case di cura (art. 39 cpv. 1e e 3 LAMal),

c. la designazione di un ufficio di notifica per fornitori di prestazioni che rifiutano di erogare prestazioni ai sensi della LAMal (art. 44 cpv. 2 LAMal),

d. la garanzia dell'assistenza medica in caso di sospensione dei fornitori di prestazioni (art. 45 LAMal),

e. l'approvazione di contratti tariffari tra fornitori di prestazioni o le loro associazioni e assicuratori o le loro associazioni (art. 46 cpv. 4 LAMal),

f. la fissazione di tariffe in assenza di un contratto tariffario tra fornitori di prestazioni o le loro associazioni e assicuratori o le loro associazioni (art. 47 cpv. 1 e 2 LAMal),

g. la proroga di un contratto tariffario esistente tra fornitori di prestazioni o le loro associazioni e assicuratori o le loro associazioni (art. 47 cpv. 3 LAMal),

h. la determinazione di una tariffa quadro (art. 48 cpv. 1-3 LAMal),

i. * l'ordinamento di confronti operativi tra ospedali e case di cura in collaborazione con il Consiglio federale (art. 49 cpv. 8 e 50 LAMal),

j. * la determinazione annuale della quota cantonale al compenso delle prestazioni stazionarie degli ospedali e case di maternità (art. 49a cpv. 2 LAMal),

k. * l'ordinamento di misure straordinarie per arginare l'evoluzione dei costi (art. 54, 55 e 55a LAMal),

l. * la designazione dell'autorità cantonale competente per il rilascio di autorizzazioni di spesa per il ricorso a un ospedale o casa di maternità non incluso nella lista cantonale per motivi medici (art. 41 cpv. 3 LAMal),

m. * la designazione del servizio di revisione che opera in relazione a premi o partecipazioni ai costi insolute (art. 64a cpv. 3 LAMal).

Esecuzione dell'assicurazione obbligatoria delle cure mediche

1. Il Centro di assicurazione sociale del Cantone di Lucerna gestisce un ufficio per i premi e le partecipazioni ai costi in sospeso dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2. ...

3. L'ufficio

a. riceve le segnalazioni degli assicuratori sull'importo totale delle rivendicazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che hanno portato all'emissione di una dichiarazione di perdita o di un titolo giuridico equivalente (art. 64a cpv. 3 LAMal),

b. paga le rivendicazioni secondo il diritto federale, a condizione che l'ufficio di revisione designato dal Consiglio di Stato abbia confermato l'esattezza dei dati (art. 64a cpv. 3 e 4 LAMal),

c. riceve i pagamenti dagli assicuratori che questi hanno ricevuto dalle persone assicurate (art. 64a cpv. 5 LAMal).

4. La differenza tra le rivendicazioni pagate ai sensi del paragrafo 3b e gli importi ricevuti ai sensi del paragrafo 3c, così come i costi di gestione dell'ufficio, sono sostenuti per metà dal Cantone e per metà dai comuni. La quota di ciascun comune viene calcolata sulla base della popolazione residente media dell'anno precedente secondo le indagini della Lustat Statistica Lucerna.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Il Tribunale cantonale giudica, in qualità di tribunale cantonale delle assicurazioni, le controversie tra gli assicuratori (art. 87 LAMal) o con gli assicurati o con terzi (art. 58 cpv. 1 LPGA), che riguardano l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera. Esamina inoltre le decisioni dell'autorità cantonale competente relative alla remunerazione delle prestazioni stazionarie degli ospedali e delle case di maternità da parte del Cantone e relative all'autorizzazione per ricorrere, per motivi medici, a un ospedale non presente nella lista ospedaliera cantonale (art. 41 cpv. 3 LAMal) conformemente al § 6c della Legge sugli ospedali dell'11 settembre 2006.

2. Il procedimento è regolato dalle disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 3 luglio 1972, purché siano rispettati i requisiti dell'articolo 61 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

**Amministrazione della Giustizia**

1. Il tribunale arbitrale cantonale giudica le controversie tra assicuratori e fornitori di servizi che riguardano l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione facoltativa dell'indennità giornaliera (Art. 89 cpv. 1 LAMal). Ha la sua sede presso il Tribunale cantonale.

2. Si compone di

a. il presidente o la presidente: Il Tribunale cantonale lo o la designa tra i giudici cantonali mediante regolamento,

b. due arbitri o arbitre: Ogni parte nomina un arbitro o un'arbitra. Se una parte, nonostante sollecitazione, non nomina un arbitro o un'arbitra, egli o ella sarà scelto/a dal presidente o dalla presidente del Tribunale cantonale dal gruppo professionale o di interesse della parte interessata.

3. Il Tribunale cantonale disciplina la procedura nel quadro degli articoli 89 capoversi 5 e 6 LAMal mediante regolamento.

**Amministrazione della Giustizia**

1. I tribunali distrettuali giudicano le controversie tra assicuratori e assicurati riguardanti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattia ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale malattia del 26 settembre 2014.

Disposizioni finali

1. I seguenti decreti sono abrogati

a. Legge sull'introduzione della legge federale sull'assicurazione malattia e infortuni del 2 luglio 1968,

b. Legge sull'assicurazione obbligatoria malattia per i lavoratori stranieri del 14 maggio 1957,

c. Legge sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro e la prevenzione degli infortuni in agricoltura del 4 ottobre 1955.

Disposizioni finali

1. L'assunzione dei premi in sospeso e delle partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nonché degli interessi di mora e dei costi di esecuzione, che sono diventati esigibili fino all'entrata in vigore della modifica della legge federale sull'assicurazione malattie del 19 marzo 2010, è regolata dal diritto previgente.

Disposizioni finali

1. La legge entra in vigore il 1° agosto 1998. Essa è soggetta a referendum facoltativo.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →