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Legge sui giorni di riposo e sugli orari di apertura e di chiusura dei negozi al dettaglio (RLG) - Oggetto e Ambito di Applicazione (RLG)

21 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (21)

Testo normativo (21 Articoli)

Disposizioni Generali

1. La legge regola i giorni di riposo e gli orari di chiusura dei negozi.

2. Essa non si applica a

a. panetterie e pasticcerie,

b. latterie e centri di raccolta del latte con annesso punto vendita,

c. negozi di fiori,

d. stazioni di servizio e la relativa vendita di accessori per auto,

e. farmacie,

f. uffici di cambio valuta,

g. negozi specializzati in tabacchi, prodotti della stampa e cartoline,

h. chioschi,

i. bancarelle aperte,

k. agenzie di viaggio e uffici di trasporto, nonché locali commerciali delle imprese di trasporto passeggeri e noleggiatori di veicoli,

l. negozi situati in centri sportivi, stabilimenti balneari, aree di sosta autostradali e campeggi, il cui assortimento serve la struttura a cui sono annessi,

m. mercati, fiere e feste patronali,

n. gallerie d'arte con o senza attività di vendita, esclusa la vendita all'asta.

3. Per i negozi di vendita annessi alle stazioni di servizio con una superficie di vendita ordinaria non superiore a 100 m² non si applicano i §§ 5 comma c, 14 e 15 comma 1. Questi negozi devono chiudere ogni giorno al più tardi alle ore 22.

4. In caso di dubbio, decide la polizia lucernese se un punto vendita rientra o meno sotto questa legge.

5. Per il settore della ristorazione e della caccia si applicano le disposizioni speciali del diritto della ristorazione e della caccia.

Disposizioni Generali

1. I giorni di riposo pubblici sono

a. le domeniche,

b. Capodanno, Venerdì Santo, Ascensione, Corpus Domini, Festa Nazionale, Assunzione di Maria Vergine, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano,

c. il giorno di San Giuseppe e il giorno della festa patronale designato nelle parrocchie, se dichiarati giorni di riposo pubblico dai comuni locali.

2. I giorni di riposo pubblici ai sensi del comma 1a e 1b valgono per l'intero territorio cantonale, quelli ai sensi del comma 1c per il territorio del comune di residenza interessato.

3. Capodanno, Venerdì Santo, Ascensione, Corpus Domini, Assunzione di Maria Vergine, Ognissanti, Natale e Santo Stefano sono considerati giorni festivi ai sensi della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) del 13 marzo 1964[3].

Disposizioni Generali

1. I giorni festivi solenni sono il Venerdì Santo, la Domenica di Pasqua, la Domenica di Pentecoste, il Giorno del Ringraziamento Federale e il Giorno di Natale.

Disposizioni Generali

1. **Attività commerciali** sono soprattutto negozi al dettaglio e all'ingrosso, grandi magazzini, depositi, aree vendita, noleggi, depositi, saloni di parrucchieri, banche, negozi itineranti e punti vendita di qualsiasi tipo con offerte di beni o servizi per i consumatori.

Disposizioni Generali

1. I chioschi sono punti vendita di piccole dimensioni simili a sportelli, in cui è offerto esclusivamente il assortimento dei chioschi. Tra questi rientrano specificamente i prodotti della stampa, i dolciumi e gli articoli per fumatori.

Disposizioni Generali

1. Salvo diversa disposizione nei loro atti normativi, l'organo competente del comune per l'esecuzione della presente legge è il Consiglio comunale.

Garanzia del riposo nei giorni di riposo pubblico

1. Nei giorni di riposo pubblici sono vietate tutte le attività che possono disturbare la quiete e la dignità appropriate al giorno o il culto religioso, in particolare

a. ogni attività che causa rumore o disturbo eccessivo,

b. il lavoro in aziende industriali, commerciali, artigianali e agricole, nonché nelle amministrazioni pubbliche,

c. * l'apertura degli esercizi di vendita e il servizio alla clientela, con l'eccezione dell'8 dicembre dalle 8 alle 18.30,

d. * la realizzazione di vendite pubbliche di qualsiasi tipo, in particolare nel commercio ambulante o in aste,

e. * ...

**Garanzia della quiete nei giorni di riposo pubblici**

1. Sono consentiti

a. lavori urgenti nelle pubbliche amministrazioni, agricoltura e giardinaggio,

b. lavori nel settore sanitario e delle onoranze funebri,

c. riparazioni urgenti di veicoli,

d. lavori necessari in aziende la cui natura richiede un'attività continuativa,

e.* ...

f. l'esecuzione del tiro al campo,

g. manifestazioni di tiro, in particolare per adempiere agli obblighi di tiro obbligatorio, dalle 8 alle 12, a condizione che il servizio religioso non venga disturbato; salvo quanto disposto al § 9 comma 2,

h. lavori di soccorso d’emergenza.

i.* ...

2. ...

**Garanzia della quiete nei giorni di riposo pubblici**

1. La Polizia di Lucerna può eccezionalmente autorizzare

a. tenere aperti i negozi di vendita e servire clienti in comuni con vaste aree montane,

b. svolgere eventi promozionali, esposizioni, dimostrazioni e simili, dove, a seconda dell'evento, ogni attività di vendita, la vendita con consegna diretta della merce e persino la ricezione di ordini possono essere vietate.

2. L'Ufficio dell'Economia e del Lavoro può autorizzare lavoro temporaneo o permanente nei giorni di riposo pubblici, se vi è un bisogno urgente.

3. Non è necessaria alcuna autorizzazione eccezionale se esiste un'autorizzazione ai sensi della legge sul lavoro o da un'autorità federale.

Garanzia del riposo nei giorni di riposo pubblici

1. Il comune può autorizzare feste e gare di tiro di rilevanza regionale nonché eventi di tiro tradizionali dalle 12 alle 20.

2. In via eccezionale, il comune può permettere eventi di tiro dalle 12 alle 18 invece che dalle 8 alle 12, come previsto dal § 6 comma 1g, per la durata di 4 ore.

3. Il comune può autorizzare negozi specializzati nel turismo, come quelli che vendono orologi, gioielli, ricami, libri, souvenir o articoli sportivi, ad essere aperti dalle 8 alle 20 durante periodi di significativo afflusso turistico.

4. Il comune può consentire l'apertura dei negozi al dettaglio in due domeniche all'anno, con la condizione che una di queste cada nel mese di dicembre.

Garanzia della quiete nei giorni festivi solenni

1. Nei giorni festivi solenni sono vietate le attività indicate nel § 5 e le seguenti attività

a. manifestazioni sportive nonché esercitazioni delle associazioni di tiro,

b. * ...

c. * eventi del settore dell'intrattenimento, come spettacoli e simili,

d. l'apertura delle sale da gioco,

e. le attività di volo negli aeroporti civili e nei campi di volo per modellismo.

Garanzia della quiete nei giorni festivi solenni

1. Le eccezioni per determinate attività di cui al § 6 si applicano anche ai giorni festivi importanti, fatta eccezione per gli eventi di tiro di cui al § 6 comma 1f e g.

Garanzia della quiete nei giorni festivi solenni

1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza può concedere eccezioni in casi particolari.

2. Le eccezioni secondo § 8 paragrafo 1a e § 9 paragrafo 3 possono essere concesse anche per le grandi festività.

Orari di chiusura degli esercizi commerciali nei giorni feriali

1. La sera, i negozi di vendita al dettaglio devono chiudere al più tardi

a. * dal lunedì al venerdì alle 19:00,

b. * il sabato alle 17:00,

c. * la vigilia di un giorno festivo alle 17:00.

2. ...

Orari di chiusura degli esercizi commerciali nei giorni feriali

1. Il comune può autorizzare una vendita serale alla settimana fino alle ore 21:00 al più tardi, ma non la sera prima di un giorno di riposo pubblico. Può stabilire giorni di vendita serale differenti per singole parti della località.

2. Può consentire a negozi specificamente orientati al turismo, come quelli che offrono orologi, gioielleria, ricami, libri, souvenir o articoli sportivi, di rimanere aperti fino alle 22:30 durante i periodi di significativa presenza turistica.

Orari di chiusura degli esercizi commerciali nei giorni feriali

1. La Polizia di Lucerna può approvare orari di chiusura diversi in caso di esigenze particolari conformemente al § 8 paragrafo 1b.

Disposizioni Penali

1. È punito con una multa chi

a. viola le disposizioni dei §§ 5 e 10 relative alla garanzia della tranquillità nei giorni di riposo pubblico e durante le festività principali,

b. viola le disposizioni dei §§ 6 comma 1 lettere f e g, nonché del § 11 relative allo svolgimento di manifestazioni di tiro,

c. * ...

d. mantiene aperta la propria attività o svolge una delle attività indicate senza autorizzazione di deroga secondo i §§ 8, 9 e 13,

e. non rispetta gli orari generali di chiusura dei negozi di vendita previsti dal § 14.

Disposizioni Penali

1. Se le infrazioni vengono commesse nell'ambito dell'attività commerciale di una persona giuridica o di una società, sono punibili gli organi operanti o i soci.

Disposizioni finali

1. L'esecuzione di questa legge spetta, nella misura in cui non contiene disposizioni contrarie, al Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.

Disposizioni finali

1. La legge relativa ai giorni di riposo pubblici dell'8 ottobre 1940 e la legge relativa agli orari di chiusura degli esercizi commerciali nei giorni feriali del 28 gennaio 1975 sono abrogate.

Disposizioni finali

1. Questa legge entra in vigore il 1° marzo 1988. È soggetta a referendum facoltativo.

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