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806 GbV CH-LU

§ 20 Ordinanza sulle professioni sanitarie (GbV) - Rappresentanza

Professioni e attività soggette a permesso - Droghiere o Droghiera
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§ 20 GbV · Rappresentanza

1. Il droghiere o la droghiera può farsi rappresentare, in caso di malattia, durante le ferie o per altro giustificato motivo di impedimento temporaneo, da un droghiere o una droghiera con attestato di capacità ai sensi del § 18. Egli o ella deve preliminarmente ottenere l'autorizzazione dalla Direzione della salute e dello sport. L'autorizzazione deve avere una durata limitata. Essa può essere prorogata.

2. In caso di decesso di un droghiere o di una droghiera, la Direzione della salute e dello sport può autorizzare un droghiere o una droghiera con attestato di capacità ai sensi del § 18 a continuare temporaneamente la gestione della drogheria.

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