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GbV
CH-LU
§ 20 Ordinanza sulle professioni sanitarie (GbV) - Rappresentanza
Professioni e attività soggette a permesso - Droghiere o Droghiera
§ 20 GbV · Rappresentanza
1. Il droghiere o la droghiera può farsi rappresentare, in caso di malattia, durante le ferie o per altro giustificato motivo di impedimento temporaneo, da un droghiere o una droghiera con attestato di capacità ai sensi del § 18. Egli o ella deve preliminarmente ottenere l'autorizzazione dalla Direzione della salute e dello sport. L'autorizzazione deve avere una durata limitata. Essa può essere prorogata.
2. In caso di decesso di un droghiere o di una droghiera, la Direzione della salute e dello sport può autorizzare un droghiere o una droghiera con attestato di capacità ai sensi del § 18 a continuare temporaneamente la gestione della drogheria.