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806 GbV CH-LU

§ 19 Ordinanza sulle professioni sanitarie (GbV) - Ambito delle Attività

Professioni e attività soggette a permesso - Droghiere o Droghiera
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§ 19 GbV · Ambito delle Attività

1. L'autorizzazione abilita a

a. tenere in magazzino, produrre e distribuire al pubblico medicinali delle categorie di dispensazione D ed E, nonché sostanze e preparati farmaceutici,

b. produrre specialità della casa e distribuirle al pubblico,

c. tenere in magazzino e distribuire al pubblico dispositivi medici,

d. tenere in magazzino e distribuire al pubblico sostanze chimiche e veleni,

e. eseguire prescrizioni mediche nell'ambito della competenza di dispensazione.

2. I droghieri e le droghiere devono rispettare particolarmente la legislazione sui medicinali e sulle sostanze chimiche nello svolgimento delle loro attività.

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