806
GbV
CH-LU
§ 19 Ordinanza sulle professioni sanitarie (GbV) - Ambito delle Attività
Professioni e attività soggette a permesso - Droghiere o Droghiera
§ 19 GbV · Ambito delle Attività
1. L'autorizzazione abilita a
a. tenere in magazzino, produrre e distribuire al pubblico medicinali delle categorie di dispensazione D ed E, nonché sostanze e preparati farmaceutici,
b. produrre specialità della casa e distribuirle al pubblico,
c. tenere in magazzino e distribuire al pubblico dispositivi medici,
d. tenere in magazzino e distribuire al pubblico sostanze chimiche e veleni,
e. eseguire prescrizioni mediche nell'ambito della competenza di dispensazione.
2. I droghieri e le droghiere devono rispettare particolarmente la legislazione sui medicinali e sulle sostanze chimiche nello svolgimento delle loro attività.