§ 14 Ordinanza sulle professioni sanitarie (GbV) - Ambito di Attività
§ 14 GbV · Ambito di Attività
1. ...
2. L'autorizzazione consente la vendita e la produzione di occhiali e altri ausili visivi, l'esecuzione di misurazioni optometriche, nonché l'adattamento e la consegna autonoma di lenti a contatto.
3. I titolari dell'autorizzazione
a. devono tenere registrazioni sugli occhiali e le lenti a contatto realizzati su prescrizione medica o determinazione autonoma delle lenti,
b. devono raccomandare un esame oculistico se sospettano cambiamenti oculari patologici o legati all'età,
c. devono seguire le prescrizioni mediche,
d. non possono effettuare trattamenti terapeutici sugli occhi,
e. non possono somministrare medicinali; ad eccezione dei mezzi comunemente utilizzati nell'adattamento delle lenti a contatto,
f. non possono effettuare il primo adattamento di lenti a contatto e la prima determinazione della rifrazione su persone sotto i 16 anni senza un precedente esame oculistico.
4. Il titolare dell'autorizzazione non può dirigere più di un negozio di ottica come responsabile.