806
GbV
CH-LU
§ 12 Ordinanza sulle professioni sanitarie (GbV) - Domanda di autorizzazione
Professioni e Imprese Soggette ad Autorizzazione - Disposizioni Generali
§ 12 GbV · Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'ufficio competente ai sensi del § 11.
2. Alla domanda devono essere allegati
a. * il certificato del titolo di studio richiesto per il rilascio dell'autorizzazione,
b. * un estratto del casellario giudiziale svizzero o un documento equivalente del paese di origine,
c. * ...
3. L'ufficio competente può richiedere ulteriori documenti, in particolare una traduzione autenticata di atti redatti in lingua diversa dal tedesco.
3bis. I richiedenti che non sono madrelingua tedeschi devono dimostrare una buona conoscenza della lingua tedesca, generalmente tramite un diploma ufficiale di lingua con livello minimo B2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.