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806 GbV CH-LU

§ 11 Ordinanza sulle professioni sanitarie (GbV) - Professioni soggette ad autorizzazione

Professioni e Imprese Soggette ad Autorizzazione - Disposizioni Generali
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§ 11 GbV · Professioni soggette ad autorizzazione

1. È necessaria un'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dal Servizio Sanità e Sport per chi esercita autonomamente le seguenti professioni

a. * Optometrista,

b. Igienista dentale,

c. Erborista,

d. * Ostetrica,

e. Ergoterapista,

f. Consulente nutrizionale,

g. Direttore o Direttrice di un laboratorio,

h. Logopedista,

i. Massaggiatore o Massaggiatrice medica,

ibis. * Neuropsicologo o Neuropsicologa,

j. Osteopata,

k. Infermiere professionale,

l. Fisioterapista,

m. Podologo o Podologa,

n. * Soccorritore o Socorritrice,

o. * Odontotecnico o Odontotecnica,

p. * Naturopata.

1bis È necessaria un'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dal Servizio Veterinario per chi esercita autonomamente l'agopuntura e la fisioterapia sugli animali.

1ter L'impiego di professionisti secondo i paragrafi 1 e 1bis sotto controllo professionale non richiede un'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione si assicura di garantire un controllo professionale adeguato alle capacità dell'assistente. Di norma, deve essere presente.

2. Il servizio competente è responsabile di tutte le decisioni relative all'autorizzazione all'esercizio della professione, alla sostituzione e a eventuali autorizzazioni operative, nonché della pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate, revocate o altrimenti decadute secondo il § 21 della Legge sanitaria. Resta fermo il rilascio dell'autorizzazione operativa per le organizzazioni di assistenza sanitaria e aiuto a domicilio ai sensi del § 36 comma 3.

3. Per le professioni che richiedono un'autorizzazione secondo la legge federale sulle professioni sanitarie, il Servizio Sanità e Sport è inoltre competente per

a. la comunicazione all'Ufficio federale della sanità pubblica riguardo il rilascio, la negazione, il ritiro e ogni modifica dell'autorizzazione all'esercizio della professione sotto propria responsabilità tecnica, in particolare ogni limitazione dell'autorizzazione e misura disciplinare;

b. l'esonero dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 numero 2 del Codice penale svizzero.

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