§ 11 Ordinanza sulle professioni sanitarie (GbV) - Professioni soggette ad autorizzazione
§ 11 GbV · Professioni soggette ad autorizzazione
1. È necessaria un'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dal Servizio Sanità e Sport per chi esercita autonomamente le seguenti professioni
a. * Optometrista,
b. Igienista dentale,
c. Erborista,
d. * Ostetrica,
e. Ergoterapista,
f. Consulente nutrizionale,
g. Direttore o Direttrice di un laboratorio,
h. Logopedista,
i. Massaggiatore o Massaggiatrice medica,
ibis. * Neuropsicologo o Neuropsicologa,
j. Osteopata,
k. Infermiere professionale,
l. Fisioterapista,
m. Podologo o Podologa,
n. * Soccorritore o Socorritrice,
o. * Odontotecnico o Odontotecnica,
p. * Naturopata.
1bis È necessaria un'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dal Servizio Veterinario per chi esercita autonomamente l'agopuntura e la fisioterapia sugli animali.
1ter L'impiego di professionisti secondo i paragrafi 1 e 1bis sotto controllo professionale non richiede un'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione si assicura di garantire un controllo professionale adeguato alle capacità dell'assistente. Di norma, deve essere presente.
2. Il servizio competente è responsabile di tutte le decisioni relative all'autorizzazione all'esercizio della professione, alla sostituzione e a eventuali autorizzazioni operative, nonché della pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate, revocate o altrimenti decadute secondo il § 21 della Legge sanitaria. Resta fermo il rilascio dell'autorizzazione operativa per le organizzazioni di assistenza sanitaria e aiuto a domicilio ai sensi del § 36 comma 3.
3. Per le professioni che richiedono un'autorizzazione secondo la legge federale sulle professioni sanitarie, il Servizio Sanità e Sport è inoltre competente per
a. la comunicazione all'Ufficio federale della sanità pubblica riguardo il rilascio, la negazione, il ritiro e ogni modifica dell'autorizzazione all'esercizio della professione sotto propria responsabilità tecnica, in particolare ogni limitazione dell'autorizzazione e misura disciplinare;
b. l'esonero dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 numero 2 del Codice penale svizzero.