Ordinanza sulle professioni sanitarie (GbV) - Ambito di applicazione (GbV)
Indice delle disposizioni (62)
Testo normativo (62 Articoli)
1. Il Regolamento
a. * determina le professioni sanitarie non universitarie ai sensi del § 36 della legge sulla salute del 13 settembre 2005[2], che necessitano di un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo il § 16 comma 1 di questa legge, regola i requisiti professionali per queste autorizzazioni all'esercizio della professione e stabilisce per esse e per le professioni soggette ad autorizzazione secondo la legge federale sulle professioni sanitarie (legge sulle professioni sanitarie) del 30 settembre 2016[3] i diritti e i doveri speciali associati all'esercizio della professione,
b. regola i dettagli per le imprese sanitarie ai sensi del § 37 comma 1d della legge sulla salute.
2. L'esercizio professionale autonomo delle attività non soggette ad autorizzazione nel settore sanitario è disciplinato dal regolamento sulle attività non soggette ad autorizzazione nel settore sanitario del 16 dicembre 2008[4].
3. L'esercizio professionale autonomo della psicoterapia da parte di persone che non sono medici è disciplinato dal regolamento dei psicoterapeuti del 9 dicembre 2008[5].
4. I dettagli sulle autorizzazioni operative per farmacie pubbliche, farmacie di vendita per corrispondenza, farmacie private, farmacie ospedaliere e farmacie di case e altre istituzioni, nonché per drogherie e aziende che conservano solo sangue e prodotti sanguigni, sono disciplinati dal regolamento sui medicinali del 28 aprile 2009[6].
5. L'ammissione dei professionisti e delle imprese secondo questo regolamento alla fornitura di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per le cure sanitarie secondo la legge federale sull'assicurazione malattia (KVG) del 18 marzo 1994[7] è disciplinata dal regolamento cantonale di ammissione del 30 novembre 2021[8].
1. I settori di attività definiti nel presente regolamento per le altre professioni sanitarie soggette a autorizzazione non devono essere superati.
1. L'inizio, il trasferimento e la cessazione dell'attività professionale indipendente o dell'impresa, nonché il cambio di nome devono essere segnalati immediatamente all'ufficio competente ai sensi del § 11.
2. I professionisti ai sensi del § 11 devono segnalare immediatamente a un medico o una medico oppure a un veterinario o una veterinaria le malattie trasmissibili nel senso della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo del 18 dicembre 1970 e delle epizoozie ai sensi della legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966, nonché il sospetto di tali malattie e epizoozie.
3. Gli stessi devono, in caso di altre malattie accertate che richiedono cure mediche, odontoiatriche o veterinarie, indirizzare le persone che li consultano a un medico o una medico, a un dentista o una dentista, o a un veterinario o una veterinaria.
3bis. I titolari di un'autorizzazione ai sensi della legge federale sulle professioni sanitarie di un altro cantone, che intendono esercitare la propria professione sanitaria con responsabilità professionale autonoma per un massimo di 90 giorni per anno solare nel Cantone di Lucerna, devono segnalare ciò per iscritto all'autorità competente ai sensi del § 11. Alla comunicazione deve essere allegata una copia dell'autorizzazione all'esercizio della professione dell'altro cantone e un certificato di nulla osta dell'autorità che ha rilasciato tale autorizzazione. Essi possono esercitare la loro professione solo dopo che l'ufficio competente abbia confermato l'adempimento delle condizioni richieste.
4. Cittadini di stati stranieri che, in base a disposizioni di trattati di stato, possono esercitare senza autorizzazione un’altra professione soggetta ad autorizzazione nel settore sanitario in Svizzera con responsabilità professionale autonoma per un massimo di 90 giorni per anno solare, devono notificarsi secondo la procedura stabilita dalla legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di notifica e la verifica delle qualifiche professionali delle prestatrici e prestatori di servizi in professioni regolamentate. Essi possono esercitare la loro professione solo dopo che l'ufficio competente ai sensi del § 11 abbia confermato l'adempimento delle condizioni richieste.
1. I professionisti ai sensi del § 11 devono, di regola, essere presenti durante gli orari di apertura dello studio o dell'azienda. L'ufficio responsabile ai sensi del § 11 può emettere istruzioni in merito.
1. I professionisti ai sensi del § 11 devono aggiornarsi in conformità con i requisiti della loro attività. Se necessario, l'ufficio competente ai sensi del § 11 può richiedere una prova corrispondente.
2. Restano riservate particolari disposizioni relative alla formazione continua.
1. Professionisti ai sensi del § 11 devono disporre delle strutture necessarie che, secondo i principi vigenti della loro professione, sono richieste per l'erogazione delle loro prestazioni.
1. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, le persone e gli animali malati o feriti possono essere trattati solo in conformità con le prescrizioni mediche o veterinarie rispettivamente.
1. È obbligatorio redigere registrazioni sull'attività professionale. Queste devono contenere informazioni sulla persona o sull'animale, la diagnosi, nonché il momento e la natura del trattamento. Le registrazioni devono essere redatte in lingua tedesca e conservate per almeno venti anni.
2. La documentazione può essere mantenuta in forma scritta od elettronica. Le registrazioni devono essere comprensibili, datate e sempre accessibili; le modifiche devono essere tracciabili.
3. ...
1. È autorizzato alla rappresentanza chi soddisfa i requisiti per lo svolgimento professionale autonomo delle proprie responsabilità. Fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
2. Le decisioni in relazione a un'autorizzazione di rappresentanza sono di competenza degli uffici secondo il § 11.
1. Sono ammissibili solo le denominazioni professionali indicate nel presente regolamento.
2. Non sono ammissibili le denominazioni professionali che coprono solo una parte di una professione menzionata in questo regolamento.
3. Restano riservate le denominazioni professionali ammesse secondo il diritto federale sulla formazione professionale.
4. I titoli accademici devono essere utilizzati così come sono stati conferiti. I titoli che possono indurre in errore sull'qualifica accademica possono essere utilizzati solo indicando il nome o il luogo dell'università conferente o dello stato d'origine.
5. Nelle comunicazioni, in particolare sulla targa dello studio e su Internet, i professionisti con autorizzazione all'esercizio della professione devono essere nominati personalmente. Per le aziende che non appartengono ai professionisti responsabili e autonomi in materia, deve essere indicato anche il titolare o la titolare dell'azienda.
6. I professionisti ai sensi del § 11 fanno pubblicità solo oggettiva, che corrisponde alle esigenze pubbliche e non è né ingannevole né invadente. In particolare, non possono riferirsi alle attività di una professione medica universitaria o di un'altra professione regolamentata nel settore sanitario.
1. È necessaria un'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dal Servizio Sanità e Sport per chi esercita autonomamente le seguenti professioni
a. * Optometrista,
b. Igienista dentale,
c. Erborista,
d. * Ostetrica,
e. Ergoterapista,
f. Consulente nutrizionale,
g. Direttore o Direttrice di un laboratorio,
h. Logopedista,
i. Massaggiatore o Massaggiatrice medica,
ibis. * Neuropsicologo o Neuropsicologa,
j. Osteopata,
k. Infermiere professionale,
l. Fisioterapista,
m. Podologo o Podologa,
n. * Soccorritore o Socorritrice,
o. * Odontotecnico o Odontotecnica,
p. * Naturopata.
1bis È necessaria un'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dal Servizio Veterinario per chi esercita autonomamente l'agopuntura e la fisioterapia sugli animali.
1ter L'impiego di professionisti secondo i paragrafi 1 e 1bis sotto controllo professionale non richiede un'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione si assicura di garantire un controllo professionale adeguato alle capacità dell'assistente. Di norma, deve essere presente.
2. Il servizio competente è responsabile di tutte le decisioni relative all'autorizzazione all'esercizio della professione, alla sostituzione e a eventuali autorizzazioni operative, nonché della pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate, revocate o altrimenti decadute secondo il § 21 della Legge sanitaria. Resta fermo il rilascio dell'autorizzazione operativa per le organizzazioni di assistenza sanitaria e aiuto a domicilio ai sensi del § 36 comma 3.
3. Per le professioni che richiedono un'autorizzazione secondo la legge federale sulle professioni sanitarie, il Servizio Sanità e Sport è inoltre competente per
a. la comunicazione all'Ufficio federale della sanità pubblica riguardo il rilascio, la negazione, il ritiro e ogni modifica dell'autorizzazione all'esercizio della professione sotto propria responsabilità tecnica, in particolare ogni limitazione dell'autorizzazione e misura disciplinare;
b. l'esonero dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 321 numero 2 del Codice penale svizzero.
1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'ufficio competente ai sensi del § 11.
2. Alla domanda devono essere allegati
a. * il certificato del titolo di studio richiesto per il rilascio dell'autorizzazione,
b. * un estratto del casellario giudiziale svizzero o un documento equivalente del paese di origine,
c. * ...
3. L'ufficio competente può richiedere ulteriori documenti, in particolare una traduzione autenticata di atti redatti in lingua diversa dal tedesco.
3bis. I richiedenti che non sono madrelingua tedeschi devono dimostrare una buona conoscenza della lingua tedesca, generalmente tramite un diploma ufficiale di lingua con livello minimo B2 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
1. L'autorizzazione come optometrista presuppone il conseguimento del Bachelor of Science in Optometria FH. Sono considerati equivalenti a questo titolo
a. * il titolo di studio per «optometrista» ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento sul riconoscimento delle professioni sanitarie (GesBAV) del 13 dicembre 2019[15],
b. * un titolo di studio estero riconosciuto come equivalente dalla Croce Rossa Svizzera.
2. ...
1. ...
2. L'autorizzazione consente la vendita e la produzione di occhiali e altri ausili visivi, l'esecuzione di misurazioni optometriche, nonché l'adattamento e la consegna autonoma di lenti a contatto.
3. I titolari dell'autorizzazione
a. devono tenere registrazioni sugli occhiali e le lenti a contatto realizzati su prescrizione medica o determinazione autonoma delle lenti,
b. devono raccomandare un esame oculistico se sospettano cambiamenti oculari patologici o legati all'età,
c. devono seguire le prescrizioni mediche,
d. non possono effettuare trattamenti terapeutici sugli occhi,
e. non possono somministrare medicinali; ad eccezione dei mezzi comunemente utilizzati nell'adattamento delle lenti a contatto,
f. non possono effettuare il primo adattamento di lenti a contatto e la prima determinazione della rifrazione su persone sotto i 16 anni senza un precedente esame oculistico.
4. Il titolare dell'autorizzazione non può dirigere più di un negozio di ottica come responsabile.
1. Le persone che desiderano conseguire il Bachelor of Science in Optometria FH possono determinare le lenti degli occhiali e adattare le lenti a contatto sotto la responsabilità di optometristi muniti di autorizzazione.
1. Ottenere l'autorizzazione come igienista dentale richiede che si soddisfino i seguenti criteri
a. possesso di un certificato federale di capacità come igienista dentale diplomato/a HF o un certificato di capacità estero riconosciuto come equivalente dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, oppure
b. possesso di un diploma di una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera o un diploma riconosciuto come equivalente da tale ente, e
c. dimostrazione di due anni di attività pratica non autonoma come igienista dentale presso un dentista autorizzato o una dentista autorizzata in Svizzera.
1. L'Autorizzazione Concede il Diritto di
a. Eseguire pulizie dentali e rimozione del tartaro, nonché applicazioni locali al fluoro,
b. Consigliare e guidare i pazienti sull'igiene orale e la profilassi,
c. Utilizzare, nell'ambito della pratica professionale, quei farmaci designati dal Dipartimento della Salute e dello Sport.
2. Le Prestazioni di Igiene Dentale, che vanno oltre l'ambito delle attività del comma 1, in particolare i servizi paradontali terapeutici, possono essere fornite dall'igienista dentale solo su prescrizione di un dentista autorizzato o di una dentista autorizzata, oppure di un medico autorizzato o di una medica autorizzata. Tali prestazioni possono essere offerte solo nella misura in cui questi trattamenti non richiedono conoscenze specialistiche odontoiatriche.
3. In caso di sospetto di complicazioni o di malattie dei denti o della cavità orale, deve essere consultato un dentista o una dentista, oppure il paziente deve essere indirizzato a tale specialista.
4. Gli igienisti dentali non possono trattare pazienti a rischio medico, effettuare diagnosi, eseguire anestesie per via di conduzione, locali o di superficie, né gestire apparecchiature radiografiche.
1. Un'autorizzazione come droghiere o droghiera è concessa a chi ha conseguito l'attestato federale di capacità come droghiere diplomato HF o come droghiera diplomata HF.
1. L'autorizzazione abilita a
a. tenere in magazzino, produrre e distribuire al pubblico medicinali delle categorie di dispensazione D ed E, nonché sostanze e preparati farmaceutici,
b. produrre specialità della casa e distribuirle al pubblico,
c. tenere in magazzino e distribuire al pubblico dispositivi medici,
d. tenere in magazzino e distribuire al pubblico sostanze chimiche e veleni,
e. eseguire prescrizioni mediche nell'ambito della competenza di dispensazione.
2. I droghieri e le droghiere devono rispettare particolarmente la legislazione sui medicinali e sulle sostanze chimiche nello svolgimento delle loro attività.
1. Il droghiere o la droghiera può farsi rappresentare, in caso di malattia, durante le ferie o per altro giustificato motivo di impedimento temporaneo, da un droghiere o una droghiera con attestato di capacità ai sensi del § 18. Egli o ella deve preliminarmente ottenere l'autorizzazione dalla Direzione della salute e dello sport. L'autorizzazione deve avere una durata limitata. Essa può essere prorogata.
2. In caso di decesso di un droghiere o di una droghiera, la Direzione della salute e dello sport può autorizzare un droghiere o una droghiera con attestato di capacità ai sensi del § 18 a continuare temporaneamente la gestione della drogheria.
1. L'autorizzazione come ostetrica richiede il Bachelor of Science in Ostetricia FH. Equivalgono a questo titolo
a. i titoli di studio per «Ostetrica» conformemente all'articolo 11 dell'Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie,
b. un titolo di studio estero riconosciuto come equivalente dalla Croce Rossa Svizzera.
c. ...
2. ...
3. ...
1. L'autorizzazione conferisce il diritto di
a. Assistere e consigliare le donne in gravidanza,
b. Preparare e condurre i parti,
c. Trattare le lacerazioni perineali, a condizione che sussistano le conoscenze specialistiche,
d. Curare le puerpere e i neonati,
e. Utilizzare, nell'ambito dell'esercizio professionale, i medicinali designati dall'Ufficio della Sanità e dello Sport.
2. Le ostetriche devono
a. In caso di complicazioni durante la gravidanza, il parto o il puerperio, consultare un medico,
b. Ricoverare pazienti in ospedale in situazioni di emergenza,
c. Comunicare annualmente all'Ufficio della Sanità e dello Sport i parti assistiti.
3. L'Ufficio della Sanità e dello Sport può limitare l'autorizzazione all'assistenza durante la gravidanza e alla cura del puerperio.
1. Il conferimento dell'autorizzazione come ergoterapista presuppone il conseguimento del Bachelor of Science in Ergoterapia presso una scuola universitaria professionale. Sono equiparati a tale titolo
a.* i titoli di studio per «Ergoterapista» conformemente all'articolo 10 del Regolamento sul riconoscimento delle professioni sanitarie,
b.* un titolo di studio estero riconosciuto come equivalente dalla Croce Rossa Svizzera.
c.* ...
2. ...
1. L'autorizzazione consente il trattamento di persone malate, ferite o disabili con l'obiettivo di migliorare o mantenere la loro autonomia fisica o mentale.
2. Di norma, il trattamento viene eseguito su prescrizione medica.
3. L'ufficio per la salute e lo sport può autorizzare gli ergoterapisti, che possiedono le competenze specialistiche corrispondenti, all'applicazione del metodo del "Dry Needling".
1. L'autorizzazione come nutrizionista o dietista presuppone il Bachelor of Science in Nutrizione e Dietetica FH. Sono considerati equivalenti a questo
a. * i titoli di studio per «nutrizionista» o «dietista» ai sensi dell'articolo 12 dell'Ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie,
b. * un titolo di studio estero riconosciuto come equivalente dalla Croce Rossa Svizzera,
c. * ...
2. ...
1. L'autorizzazione conferisce il diritto di assistere, su prescrizione medica, i pazienti affetti da malattie ai sensi dell'articolo 9b dell'ordinanza federale sulle prestazioni nell'assicurazione obbligatoria delle cure mediche del 29 settembre 1995.
1. Un’autorizzazione come direttore o direttrice di un laboratorio per analisi medico-chimiche, ematologiche, istologiche, citologiche o microbiologiche è concessa a chi soddisfa i requisiti degli articoli 53 e 54 del regolamento federale sull'assicurazione malattia.
1. Autorizzazione come Logopedista riceve chi soddisfa i requisiti di cui all'articolo 50 comma b del Regolamento federale sull'assicurazione malattia.
1. L'autorizzazione consente il trattamento dei disturbi della capacità comunicativa linguistica, in particolare del linguaggio parlato e scritto, dell'articolazione, della voce, della deglutizione e del flusso verbale.
1. Ottiene l'autorizzazione come massaggiatore medico o massaggiatrice medica chi ha conseguito il certificato federale di capacità come massaggiatore medico o massaggiatrice medica o un certificato di capacità estero riconosciuto come equivalente dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
1. L'autorizzazione consente di effettuare applicazioni terapeutiche fisiche passive, nella misura in cui il metodo di trattamento non richiede conoscenze specialistiche mediche, chiropratiche o fisioterapiche.
1. L'autorizzazione a esercitare come neuropsicologo o neuropsicologa richiede uno dei seguenti titoli
a. un titolo riconosciuto in psicologia e un titolo di perfezionamento federale o riconosciuto come equivalente in neuropsicologia secondo la Legge sulle Professioni Psicologiche (LPsy) del 18 marzo 2011[17] oppure
b. un titolo riconosciuto in psicologia secondo la LPsy e un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi.
1. L'autorizzazione consente di effettuare, su prescrizione medica, prestazioni diagnostiche di neuropsicologia.
1. L’autorizzazione come osteopata richiede il conseguimento del Master of Science in Osteopatia FH. Sono equiparati a questo titolo
a. il titolo di studio per «osteopata» secondo l'articolo 14 del Regolamento sul riconoscimento delle professioni sanitarie,
b. un titolo di studio estero riconosciuto come equivalente dalla Croce Rossa Svizzera.
1. L'autorizzazione consente di effettuare diagnosi osteopatiche e di trattare i pazienti nel settore di competenza in maniera autonoma o su prescrizione medica.
2. L'ufficio della Salute e dello Sport può autorizzare osteopati e osteopate con le competenze specialistiche necessarie all'applicazione del metodo Dry Needling.
1. L'autorizzazione come infermiere o infermiera professionale presuppone il possesso del Bachelor of Science in Scienze Infermieristiche presso una FH/UH o il diploma come infermiere o infermiera professionale HF. Sono considerati equivalenti
a. i titoli di studio per "infermiere" o "infermiera" secondo l'Articolo 8 del Regolamento sul riconoscimento delle professioni sanitarie,
b. un titolo di studio estero riconosciuto come equivalente dalla Croce Rossa Svizzera.
2. ...
3. ...
1. I professionisti sanitari si occupano dell'assistenza sanitaria e infermieristica a domicilio.
2. Possono eseguire interventi diagnostici e terapeutici solo su prescrizione medica.
1. L'autorizzazione come fisioterapista richiede il Bachelor of Science in Fisioterapia FH. Sono equiparati a questo
a. * i titoli di studio per «Fisioterapista» conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie,
b. * un titolo di studio estero riconosciuto come equivalente dalla Croce Rossa Svizzera.
c. * ...
2. ...
1. L'autorizzazione consente di eseguire le misure secondo l'Articolo 5 dell'Ordinanza federale sulle prestazioni nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2. Il Servizio Salute e Sport può autorizzare i fisioterapisti con le relative competenze tecniche all'uso del metodo Dry-Needling.
1. Ottenere un'autorizzazione come fisioterapista o terapista per animali è consentito a chi ha conseguito il diploma federale dall'esame professionale superiore dell'Associazione Svizzera per la Fisioterapia Animale o un diploma equivalente.
1. L'autorizzazione come fisioterapista o terapeuta per animali consente di trattare i disturbi funzionali nel corpo degli animali con metodi di trattamento fisici riconosciuti.
1. Un'autorizzazione come podologo o podologa viene rilasciata,
a. * a chi ha ottenuto il certificato federale di capacità come podologo o podologa, o un attestato di capacità straniero riconosciuto come equivalente dalla Croce Rossa Svizzera, e dimostra di aver svolto un'attività pratica di due anni presso un podologo o una podologa con autorizzazione all'esercizio della professione, oppure
b. * a chi è in possesso dell'attestato federale di capacità come «podologo diplomato SSS» o «podologa diplomata SSS», di un diploma riconosciuto dall'Associazione Svizzera dei Podologi o di un attestato di capacità straniero riconosciuto come equivalente dalla Croce Rossa Svizzera.
1. L'autorizzazione consente l'esecuzione di interventi sul piede, specificamente sulla sua epidermide, sulle dita e sulle unghie dei piedi. In questo contesto, possono essere adottate misure di protezione, mantenimento e miglioramento della capacità di movimento delle pazienti e dei pazienti.
2. Le misure comprendono
a. il trattamento delle malattie epidermiche e ungueali che ostacolano una deambulazione fisiologica e un indolore utilizzo delle calzature,
b. l'eliminazione delle complicazioni di alcune malattie sistemiche,
c. prestazioni complementari ai trattamenti chirurgici e fisioterapeutici dell'apparato locomotore.
3. Gli interventi chirurgici sono vietati.
4. La prestazione autonoma di servizi per gruppi a rischio, l'elaborazione di piani di trattamento tecnicamente complessi e l'interpretazione di diagnosi e prescrizioni mediche complesse sono riservate alle titolari e ai titolari di autorizzazione che soddisfano i requisiti secondo il § 40 comma 1b. Il termine «gruppi a rischio» si conforma alla definizione dei gruppi a rischio dell'Associazione Svizzera dei Podologi.
1. Un'autorizzazione come soccorritore o soccorritrice si ottiene se
a. si possiede l'attestato federale di capacità come soccorritore diplomato SSS o come soccorritrice diplomata SSS oppure un attestato di capacità estero riconosciuto come equivalente dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia o
b. si è ottenuto il diploma di una scuola riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera o un diploma riconosciuto come equivalente da quest'ultimo ente.
2. ...
3. ...
4. ...
1. La concessione autorizza a
a. attuare, sotto la supervisione e responsabilità di un medico o di una medica, misure di soccorso preclinico non medico e medico delegate su pazienti d'emergenza,
b. utilizzare, nell'ambito della pratica professionale, quei medicinali designati dall'ufficio della Salute e dello Sport.
1. L'autorizzazione come odontotecnico o odontotecnica viene concessa a chi
a. ha acquisito l'attestato federale di capacità come odontotecnico qualificato o odontotecnica qualificata o un attestato di capacità estero riconosciuto equivalente dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e
b. dimostra un'attività pratica non indipendente di due anni presso un odontotecnico autorizzato o un'odontotecnica autorizzata in Svizzera.
1. L'autorizzazione consente di
a. Realizzare protesi dentarie artificiali,
b. Produrre apparecchi per la regolazione della posizione dentale e per scopi ortodontici,
c. Produrre stecche per fratture mandibolari e epitessi.
2. I lavori odontotecnici possono essere eseguiti sul modello solo sulla base di una prescrizione dentistica, ad eccezione della riparazione di protesi dentarie rotte e della sostituzione di denti caduti o rotti dalle protesi.
3. Lavori sul paziente, in particolare la presa di impronte per una protesi dentaria artificiale o per una riparazione, così come la presa del morso e i lavori di ribasatura, sono vietati. Gli odontotecnici possono effettuare le prove autonomamente con il consenso di un dentista o di una dentista.
1. L'autorizzazione come naturopata richiede il diploma federale di naturopata in una delle seguenti specializzazioni e, se del caso, nei relativi ambiti di specializzazione
a. Medicina ayurvedica,
b. Omeopatia,
c. Medicina Tradizionale Cinese (MTC)
1. Specializzazioni in Agopuntura/Tuina, Agopuntura o Tuina,
2. Specializzazione in Fitoterapia Cinese,
d. Medicina Tradizionale Europea (TEN).
2. L'autorizzazione viene concessa per la specializzazione con l'eventuale ambito di specializzazione in cui è stato conseguito il diploma o è stato riconosciuto.
1. L'autorizzazione consente l'esercizio dei metodi naturopatici che fanno parte dell'indirizzo specialistico e dell'eventuale specializzazione.
2. L'uso di medicinali complementari non soggetti a prescrizione medica e di medicinali della categoria di fornitura E è permesso nell'ambito dell'esercizio professionale senza autorizzazione specifica.
3. La distribuzione di medicinali complementari non soggetti a prescrizione richiede un'autorizzazione per la gestione di una farmacia privata da parte del Servizio Sanità e Sport. Non rientra nell'obbligo di autorizzazione la distribuzione in situazioni di emergenza che non richiedano un trattamento medico, dentistico o veterinario, e durante le visite domiciliari.
1. L'attività sotto la supervisione professionale di un naturopata o di una naturopata con autorizzazione all'esercizio della professione nell'ambito della formazione pratica necessaria per ottenere il diploma federale non richiede alcuna autorizzazione.
2. Le persone che, in vista di ottenere il diploma federale, svolgono la pratica professionale richiesta sotto mentorato necessitano di un'autorizzazione speciale dell'Ufficio della sanità e dello sport. L'autorizzazione speciale viene concessa se
a. il richiedente dispone del certificato dell'Organizzazione del mondo del lavoro di Medicina Alternativa Svizzera (OdA AM) e
b. il mentorato viene svolto presso un mentore accreditato o una mentore accreditata dall'OdA AM.
1. Il Servizio veterinario stabilisce le linee guida per i requisiti minimi professionali necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione a persone che praticano l'agopuntura sugli animali.
1. È necessaria un'autorizzazione del Servizio Sanità e Sport per
a. Organizzazioni di ergoterapia,
b. Organizzazioni di consulenza nutrizionale,
c. Organizzazioni di ostetricia,
d. Organizzazioni di logopedia,
e. Organizzazioni di fisioterapia,
f. * Aziende di trasporto e soccorso,
g. * Organizzazioni di neuropsicologia,
h. * Organizzazioni di podologia.
2. Le organizzazioni di assistenza infermieristica e di aiuto a domicilio (Spitex) necessitano di un'autorizzazione operativa del comune in cui hanno la loro sede. Le organizzazioni Spitex che non hanno la sede nel Canton Lucerna devono essere autorizzate al funzionamento secondo il diritto del loro cantone di sede per operare nel Canton Lucerna. I comuni segnalano al Servizio Sanità e Sport il rilascio e la cessazione delle autorizzazioni.
3. I professionisti sanitari che operano con responsabilità professionale nelle strutture soggette ad autorizzazione necessitano di un'autorizzazione all'esercizio della professione.
4. I punti di distribuzione di mezzi e oggetti destinati all'esame o al trattamento possono operare senza autorizzazione operativa.
1. I richiedenti devono designare nella loro domanda una persona qualificata responsabile che disponga dell'autorizzazione per l'esercizio autonomo della professione sanitaria nel Cantone di Lucerna, nella quale l'ente fornisce prestazioni.
2. Alla domanda devono essere allegati
a. un concetto operativo che fornisca informazioni sull'offerta, sul personale e sulle strutture, nonché sulle misure di garanzia della qualità e igiene,
b. un estratto dal registro dei fallimenti del richiedente,
c. una dichiarazione del richiedente che garantisca l'indipendenza terapeutica dei professionisti sanitari che operano con responsabilità tecnica autonoma all'interno della struttura.
3. L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può per l'esame dei requisiti di autorizzazione operativa
a. richiedere ulteriori documenti necessari; questi devono essere tradotti in tedesco su richiesta e autenticati ufficialmente,
b. effettuare un'ispezione dell'ente.
1. L'ambito di attività consentito per l'esercizio è determinato in base alla professione sanitaria nell'ambito della quale vengono erogate le prestazioni.
1. I paragrafi 2, 3 commi 1-3, 7, 8 e 10 si applicano mutatis mutandis agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione.
1. Le organizzazioni di trasporto e soccorso devono dimostrare, in aggiunta al § 45f, che soddisfano i requisiti minimi delle linee guida dell'Associazione Interassociativa per il Soccorso (IVR) per il riconoscimento dei servizi di emergenza.
2. L'ufficio Salute e Sport può esentare le organizzazioni di trasporto dall'obbligo di autorizzazione se, in generale, non trasportano persone a rischio vitale e persone per le quali è probabile un rischio vitale durante il trasporto.
1. Non necessitano di autorizzazione i gruppi di First Responder la cui attività è limitata al primo soccorso in caso di arresto cardiaco mediante rianimazione cardiopolmonare (RCP) e defibrillatori esterni automatizzati (DEA). L'Ufficio Salute e Sport autorizza il collegamento dei gruppi alla centrale di emergenza sanitaria, purché i concetti operativi corrispondano ai requisiti dell'IVR. A tal fine, ottiene il parere di un servizio di soccorso certificato dall'IVR che possiede un'autorizzazione secondo questo regolamento.
1. Chiunque violi intenzionalmente o per negligenza le disposizioni dei §§ 2-4, 6-8, comma 1 del § 9, commi 1 e 2 del § 10, §§ 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 33b, 35, 37, 39, 39b, 41, 43, 45, 45b, 45c, 45e, 45g e 45j, oppure presti aiuto alla loro violazione, verrà punito con una sanzione pecuniaria, salvo che non siano applicabili specifiche disposizioni penali.
1. Le autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide, a meno che la legislazione non disponga diversamente.
2. Le organizzazioni di soccorso che erano già operative nel Cantone di Lucerna prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono soddisfare i requisiti del § 42 comma 2 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
1. Le autorizzazioni per la pratica autonoma responsabile dell'agopuntura rilasciate prima dell'entrata in vigore della modifica del presente regolamento del 5 gennaio 2021 rimangono in vigore. I titolari
a. delle autorizzazioni a tempo indeterminato ricevono, su richiesta, un'autorizzazione come naturopata in Medicina Tradizionale Cinese (MTC) con specializzazione in agopuntura,
b. delle autorizzazioni a tempo determinato possono, al massimo fino a sei mesi dopo la scadenza della validità, richiedere un'autorizzazione come naturopata in Medicina Tradizionale Cinese (MTC) con specializzazione in agopuntura.
2. Le persone, iscritte nel Registro delle Medicine Empiriche (RME) con i seguenti metodi e gruppi di metodi e attive nel Cantone di Lucerna prima dell'entrata in vigore della modifica del presente regolamento del 5 gennaio 2021, possono richiedere, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della modifica, un'autorizzazione corrispondente alla propria registrazione come naturopata
a. Ayurveda (RME n. 22): naturopata in Medicina Ayurvedica,
b. omeopatia classica (RME n. 91): naturopata in Omeopatia,
c. pratiche di medicina naturale (RME n. 131): naturopata in Medicina Tradizionale Europea (TEN),
d. MTC (RME n. 185) area Ammo/Tuina (RME n. 9): naturopata in Medicina Tradizionale Cinese (MTC) con specializzazione in Tuina,
e. MTC (RME n. 185) area Fitoterapia (RME n. 146): naturopata in Medicina Tradizionale Cinese (MTC) con specializzazione in Terapia Erboristica Cinese.
1. I seguenti decreti sono abrogati
a. Regolamento sulle professioni della sanità del 17 dicembre 1985 [18],
b. Regolamento sull'esercizio della professione di igienista dentale del 27 febbraio 1970 [19],
c. Regolamento sulle competenze nel settore sanitario del 9 dicembre 2008 [20].
1. Il regolamento entra in vigore il 1º giugno 2009. Deve essere pubblicato.