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758a WEGG CH-LU

Legge sulle vie pubbliche (WegG) - Rete di sentieri pedonali (WEGG)

29 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (29)

Testo normativo (29 Articoli)

Sentieri pedonali e sentieri escursionistici - Pianificazione - Pianificazione direttiva

1. Il piano direttore comunale di infrastruttura ai sensi del § 10a della Legge sulla pianificazione e costruzione contiene la rete dei percorsi pedonali con i percorsi pedonali che devono essere modificati o creati ex novo.

Sentieri pedonali e sentieri escursionistici - Pianificazione - Pianificazione direttiva

1. Gli enti di sviluppo regionale emanano un piano direttore regionale per la rete dei sentieri escursionistici ai sensi dell'articolo 3 della legge federale sui sentieri pedonali ed escursionistici del 4 ottobre 1985 (FWG). I comuni interessati devono essere coinvolti nella pianificazione.

2. I comuni che non appartengono a un ente di sviluppo regionale devono emanare per il loro territorio un piano direttore per la rete dei sentieri escursionistici. Possono anche emanare un piano direttore comune per i loro territori o aderire a un ente di sviluppo regionale per l'emanazione di un piano direttore comune. In tal caso, devono essere applicate le disposizioni della legge comunale sulla collaborazione tra i comuni.

Sentieri pedonali e itinerari escursionistici - Costruzione e manutenzione

1. I comuni costruiscono, mantengono e segnalano le reti di percorsi pedonali e sentieri escursionistici pubblici sul loro territorio. Possono delegare questi compiti a organizzazioni interessate.

2. Se le strade assolvono simultaneamente la funzione di percorsi pedonali e sentieri escursionistici, le responsabilità dei comuni si estendono nella misura in cui le strade vengono utilizzate a tal fine.

3. Sono fatti salvi

a. i particolari rapporti giuridici,

b. le disposizioni della legge sulle strade[5] riguardanti i percorsi che costituiscono parte integrante di una strada.

Sentieri Pedonali e Escursionistici - Costruzione e Manutenzione

1. La costruzione dei percorsi pedonali e delle vie escursionistiche pubbliche è di competenza dei comuni.

2. Le spese per la costruzione comprendono i costi per la progettazione, l'acquisizione dei diritti, l'esecuzione dei lavori, i lavori di adeguamento e la segnaletica iniziale.

Sentieri Pedonali e Escursionistici - Costruzione e Manutenzione

1. Le municipalità sostengono i costi per la manutenzione strutturale e operativa dei sentieri pubblici pedonali e per la manutenzione strutturale dei sentieri escursionistici pubblici.

2. Assicurano che i sentieri pedonali e i sentieri escursionistici vengano mantenuti in buono stato e che possano essere percorsi liberamente e nel modo più sicuro possibile. Rimane garantito l'uso agricolo e forestale del suolo.

3. Le municipalità possono, mediante regolamenti, trasferire ai proprietari terrieri interessati singoli oneri della manutenzione operativa dei sentieri pedonali, come pulizia, illuminazione e sgombero neve, o quote dei relativi costi.

4. Le municipalità sostengono anche i costi aggiuntivi per la manutenzione delle strade di servizio agricole e forestali che, pur essendo parti della rete dei sentieri escursionistici, non vengono pavimentate, sebbene ciò sarebbe necessario data la situazione.

Sentieri pedonali e itinerari escursionistici - Costruzione e manutenzione

1. I comuni segnano i percorsi pedonali ed escursionistici secondo le direttive della Confederazione e del Cantone. A tal fine, collaborano con le organizzazioni interessate. Il ricorso al Tribunale Amministrativo è escluso.

2. Per i segni e le installazioni su terreno privato si applica il § 114 della Legge sulla pianificazione e costruzione.

Sentieri pedonali ed escursionistici - Costruzione e manutenzione

1. I comuni decidono in merito alla costruzione di nuovi sentieri pedonali e percorsi escursionistici pubblici, nonché alle modifiche di quelli esistenti, e riguardo al credito necessario. Il ricorso amministrativo al tribunale è escluso.

2. La competenza è determinata in base all’autorizzazione al credito.

Sentieri e Percorsi Pedonali - Costruzione e Manutenzione

1. I percorsi pedonali e i sentieri possono essere costruiti o sostanzialmente modificati solo se un progetto di sentiero è stato approvato.

2. Non è necessaria un'approvazione del progetto se viene svolta una procedura di concessione edilizia ai sensi della legge sulla pianificazione e costruzione, o una procedura di approvazione del progetto ai sensi della legge sulle strade o della legge sulla costruzione idrica.

Sentieri e Percorsi Pedonali - Costruzione e Manutenzione

1. Le disposizioni di cui ai §§ 188, 191, 192 e 193-195 della Legge sulla Pianificazione e Costruzione relative alla procedura di concessione edilizia si applicano mutatis mutandis. L'autorità guida è considerata essere l'ente comunale competente per l'approvazione del progetto, a meno che non sia necessaria una concessione edilizia e non sia altresì richiesta una procedura di approvazione del progetto ai sensi della Legge sulle Strade o della Legge sulle Costruzioni Idrauliche.

2. Il comune conduce eventuali negoziati di opposizione.

Sentieri Pedonali e Escursionistici - Costruzione e Manutenzione

1. **Il Comune decide sul progetto stradale**

Il Comune decide, dopo la scadenza del termine per le opposizioni, senza indugio sul progetto stradale e sulle opposizioni di diritto pubblico ad esso dirette, non appena siano disponibili i pareri delle autorità cantonali interessate o il termine stabilito per la loro presentazione sia inutilmente trascorso.

2. **Coordinamento delle autorizzazioni e delle disposizioni**

Se l'autorizzazione del progetto deve essere coordinata con ulteriori autorizzazioni o disposizioni, si applicano le disposizioni dei §§ 192a e 196 della Legge sulla pianificazione e costruzione. Se non è necessaria un'autorizzazione di costruzione, decide come autorità cantonale

a. il Consiglio di Stato, se è richiesto anche un suo decisione nella stessa materia, in caso contrario

b. l'autorità designata dal Consiglio di Stato nel regolamento.

3. **Emissione di autorizzazioni e disposizioni**

Il Consiglio di Stato o l'autorità di cui al comma 2b emette, in una decisione, tutte le autorizzazioni e disposizioni cantonali necessarie e coordinate con l'autorizzazione del progetto, e si assicura l'armonizzazione sostanziale degli oneri e delle condizioni necessarie.

Sentieri Pedonali e Escursionistici - Costruzione e Manutenzione

1. Per i progetti designati dal Consiglio esecutivo nel regolamento, sui quali si può decidere attraverso una procedura semplificata di autorizzazione dei progetti, si applica, in deroga alle disposizioni dei §§ 12 e 13, che

a. il progetto non è da segnare o marcare,

b. il progetto non deve essere reso pubblico né deve essere esposto pubblicamente,

c. il progetto deve essere notificato ai confinanti e agli altri proprietari di fondi colpiti che non abbiano espresso il loro consenso al progetto mediante firma, con l'indicazione che possono presentare opposizione entro 10 giorni,

d. * ...

Sentieri pedonali e itinerari escursionistici - Costruzione e manutenzione

1. Lo Stato fornisce contributi alle organizzazioni professionali private, basandosi su un mandato di prestazione, che partecipano alla pianificazione, costruzione e mantenimento dei sentieri pedonali e delle vie escursionistiche. È escluso il ricorso amministrativo.

2. Per il finanziamento si applica il § 83 della legge sulle strade.

Sentieri pedonali ed escursionistici - Costruzione e manutenzione

1. Sentieri Pubblici: I comuni possono imputare fino al 65 percento dei costi di costruzione, modifica e manutenzione ai proprietari terrieri interessati attraverso il metodo del perimetro.

Sentieri pedonali ed escursionistici - Disposizioni particolari

1. Le autorità tengono conto dei sentieri pedonali e dei percorsi escursionistici nell'adempimento dei loro compiti. Qualora questi vengano coinvolti, è necessario consultare l'ufficio competente per un parere.

2. Le autorità considerano, nella pianificazione, costruzione e manutenzione dei percorsi, le esigenze dell'agricoltura, della silvicoltura, così come della protezione della natura e del paesaggio.

3. I sentieri pedonali, i percorsi escursionistici, ciclabili e ippici devono essere coordinati tra loro.

Sentieri pedonali ed escursionistici - Disposizioni speciali

1. Le autorità possono modificare o sopprimere i sentieri pedonali e i percorsi escursionistici secondo le procedure prescritte per la costruzione, applicando gli articoli 7 paragrafi 1 e 2 della FWG.

Sentieri e Vie Pedonali - Disposizioni Particolari

1. Se i sentieri pubblici pedonali e per escursionisti vengono soppressi o sostituiti, i costi devono essere sostenuti dal responsabile della misura.

Piste Ciclabili

1. Se le piste ciclabili sono parte integrante di una strada, si applicano le disposizioni della legge sulle strade.

2. Negli altri casi, i comuni possono costruire piste ciclabili. Per la costruzione e il finanziamento di queste piste ciclabili si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni relative ai sentieri escursionistici; per la manutenzione delle piste ciclabili si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni relative ai percorsi pedonali. La segnaletica è disciplinata dalle disposizioni del codice della circolazione stradale [7].

3. I comuni possono trasferire fino al 65 percento della quota comunale dei costi di costruzione, modifica e manutenzione ai proprietari dei terreni interessati mediante il procedimento di perimetrazione.

Altri percorsi pubblici

1. I comuni possono costruire, modificare, mantenere e segnalare strade pubbliche, come sentieri lungo le rive e piste per l'equitazione.

2. Le disposizioni dei §§ 7-14 sulla costruzione e manutenzione di sentieri pedonali e escursionistici si applicano mutatis mutandis. Per le piste per l'equitazione, i comuni possono stipulare contratti di diritto pubblico con organizzazioni ippiche private per i costi relativi alla costruzione e manutenzione.

3. Fatte salve le disposizioni della legge sulle strade riguardanti sentieri che fanno parte di una strada e quelle della legge sulle opere idrauliche riguardanti sentieri per la manutenzione dei corsi d'acqua.

Vie Private

1. Le vie private, che costituiscono impianti ai sensi della legge, devono essere costruite e modificate secondo i progetti stradali approvati dal comune.

Sentieri Privati

1. I comuni possono costruire o modificare strade private qualora i proprietari dei terreni non riescano a raggiungere un accordo e in presenza di una domanda presentata dai proprietari interessati.

2. Il comune decide sulla domanda e sul progetto attraverso la procedura di pubblicazione e di opposizione. Può anche decidere preliminarmente solo sulla domanda.

3. La domanda può essere accolta solo se

a. la costruzione o la modifica è nel interesse dell'accesso a una zona più ampia oppure

b. la maggioranza dei proprietari dei terreni interessati acconsente.

4. I costi devono essere ripartiti dal comune secondo il metodo del perimetro.

Sentieri Privati

1. I proprietari terrieri sostengono i costi per la manutenzione delle strade private.

2. Se i proprietari terrieri non riescono a mettersi d'accordo sui costi, il comune li distribuisce, su richiesta, secondo la procedura perimetrale.

3. Su richiesta dei proprietari terrieri, il comune può anche designare le sezioni che ciascun interessato deve mantenere.

Sicurezza Giuridica dell'Accesso

1. Il comune può dichiarare pubblici i sentieri esistenti. Con la dichiarazione di pubblica utilità, un diritto di passaggio è espropriato come servitù.

2. Le disposizioni del § 14 della legge stradale riguardanti la procedura di dichiarazione di pubblica utilità trovano applicazione corrispondente.

3. Il comune fa iscrivere la servitù nel registro fondiario. Se la dichiarazione di pubblica utilità viene revocata, l'iscrizione può essere cancellata.

4. Il comune può modificare o revocare la dichiarazione di pubblica utilità. Per i sentieri inclusi nei piani, si applicano l'articolo 7, commi 1 e 2 FWG.

Sicurezza Giuridica dell'Accesso

1. Le vie pubbliche possono essere utilizzate gratuitamente e senza un'autorizzazione speciale nell'ambito della loro destinazione d'uso, della loro progettazione, delle condizioni locali e delle disposizioni vigenti.

Tutela Legale, Vigilanza ed Esecuzione

1. Le decisioni e i decreti emessi in applicazione di questa legge possono essere impugnati entro 20 giorni mediante ricorso amministrativo presso il Tribunale cantonale, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

Tutela Legale, Vigilanza ed Esecuzione

**1. Sull'interposizione di opposizioni e ricorsi ai sensi di questa legge sono legittimati:**

a. le persone che abbiano un interesse legittimo alla reiezione di una domanda o alla modifica o revoca di una decisione, deliberazione o progetto impugnato,

b. le autorità cantonali contro le domande e i progetti, nonché contro le decisioni e deliberazioni dei comuni, qualora la domanda, il progetto, la decisione o la deliberazione riguardino un settore di competenza, in conformità alle disposizioni organizzative, dell'amministrazione cantonale,

c. le organizzazioni che, secondo il diritto federale, sono legittimate a ricorrere nel settore della protezione dell'ambiente, della natura e del patrimonio culturale, nonché sui percorsi pedonali e sentieri escursionistici, e le loro sezioni operanti nel Canton Lucerna nei casi ivi previsti,

d. altre organizzazioni nel campo della protezione dell'ambiente, della natura e del patrimonio culturale, che da cinque anni si dedicano statutariamente alla protezione dell'ambiente, della natura o del patrimonio culturale o dei percorsi pedonali, sentieri escursionistici, ciclabili o ippovie nel Canton Lucerna, nell'ambito del loro scopo statutario, nella misura in cui vengano coinvolti interessi di protezione dell'ambiente, della natura o del patrimonio culturale o questioni relative ai percorsi,

e. altre persone, autorità e organizzazioni che l'ordinamento giuridico autorizza a presentare ricorso.

**2. Se prima dell'adozione di una decisione o deliberazione, che avviene in applicazione di questa legge, viene svolta una procedura di opposizione, può proporre ricorso solo:**

a. chi ha partecipato come parte al procedimento di opposizione oppure

b. chi, a seguito della decisione o deliberazione, è successivamente leso nei propri interessi legittimi.

Tutela Legale, Vigilanza ed Esecuzione

1. Salvo disposizioni contrarie della presente legge, le autorità designate dal Consiglio di Governo nel regolamento come competenti, vigilano sull'adempimento dei compiti derivanti dalle prescrizioni federali sui sentieri pedonali e sulle vie escursionistiche, nonché dalla presente legge. Esse supportano la pianificazione, la costruzione e la manutenzione delle reti di sentieri pedonali e di vie escursionistiche.

2. Il dipartimento competente esercita la vigilanza sugli affari relativi ai sentieri.

3. Il Consiglio di Governo emana disposizioni esecutive.

4. Qualora il comune non disponga diversamente nei suoi atti normativi, l'organo competente del comune è il consiglio comunale.

Disposizioni finali

1. La legge sull'espropriazione, la legge sulla costruzione e sull'energia idraulica (Legge sull'energia idraulica) e la legge sulle strade vengono modificate secondo l'Allegato.

Disposizioni finali

1. I piani direttori per la rete di sentieri e piste pedonali devono essere redatti entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge.

2. ...

Disposizioni finali

1. La legge entra in vigore il 1º gennaio 1991. È soggetta a referendum facoltativo.

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