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750a GVV CH-LU

Ordinanza sull'assicurazione degli edifici (GVV) - Collaborazione delle istituzioni statali e dei comuni (GVV)

36 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (36)

Testo normativo (36 Articoli)

Posizione giuridica e organizzazione

1. I comuni sono incaricati di vigilare affinché tutti gli edifici nel loro territorio siano assicurati. Possono essere obbligati a collaborare nel pagamento delle indennità.

2. Gli uffici del catasto devono fornire alla compagnia di assicurazione edile gli estratti catastali necessari.

3. La polizia o i vigili del fuoco devono segnalare immediatamente alla compagnia di assicurazione edile i danni.

4. L'indagine ufficiale sulla causa del danno si svolge secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

5. La compagnia di assicurazione edile deve corrispondere al cantone e ai comuni un'indennità proporzionata all'utilizzo.

Ambito della Copertura Assicurativa

1. Edificio ai sensi della legge è qualsiasi struttura costruita sopra o sotto il suolo, che sia idonea ad ospitare persone, animali o cose e destinata a servire uno scopo permanente.

2. Non sono considerati edifici ai sensi della legge

a. Costruzioni mobili;

b. Costruzioni con un valore assicurativo inferiore a 5000 franchi (cfr. § 7);

c. Costruzioni con un valore assicurativo inferiore a 20000 franchi, se realizzate su suolo altrui senza diritto di superficie (cfr. § 7).

Ambito della Copertura Assicurativa

1. Sono assicurati con l'edificio

a. * nell'edificio residenziale: tutte le installazioni ad eccezione dell'arredamento e dei piccoli elettrodomestici nonché di tutte le installazioni effettuate dall'inquilino o dall'inquilina, dall'affittuario o dall'affittuaria che non diventano di proprietà del proprietario o proprietaria dell'edificio;

b. * in tutti gli altri edifici: le installazioni immobiliari, le installazioni fisse di proprietà del proprietario o della proprietaria e strettamente collegate all'edificio, con l’eccezione delle attrezzature destinate esclusivamente a scopi aziendali come macchinari e apparecchiature. Per gli appartamenti in tali edifici si applica il paragrafo 1a per analogia.

Ambito della Copertura Assicurativa

1. Gli edifici devono essere numerati.

Ambito della Copertura Assicurativa

1. Le autorità competenti per le autorizzazioni edilizie devono inviare una copia del permesso di costruzione o della notifica di costruzione all'assicurazione edilizia.

2. Sulla base di ciò, l'assicurazione edilizia invia al proprietario o alla proprietaria la conferma dell'assicurazione per l'assicurazione edilizia (assicurazione per valore crescente).

3. Nell'assicurazione edilizia, le parti e le installazioni dell'edificio sono assicurate insieme all'edificio dal momento in cui vengono installate o collegate permanentemente all'edificio in altro modo.

4. Il completamento dell'edificio deve essere comunicato all'assicurazione edilizia dal proprietario o dalla proprietaria (cfr. § 12). Un edificio è considerato completato quando è abitato o abitabile.

5. La demolizione totale o parziale di un edificio deve essere comunicata all'assicurazione edilizia dal proprietario o dalla proprietaria. L'assicurazione edilizia può richiedere al comune una conferma della notifica di demolizione.

Ambito della Copertura Assicurativa

1. Se più persone partecipano alla proprietà di un edificio, o se il proprietario o la proprietaria ha residenza o sede all'estero, o non risiede per più di un anno nel domicilio in Svizzera, per i rapporti d'affari con l'assicurazione edilizia deve essere nominato un rappresentante con residenza o sede in Svizzera.

Ambito della Copertura Assicurativa

1. L'esclusione di un edificio può essere disposta solo dopo che il proprietario o la proprietaria sono stati invitati senza successo a rimediare alla situazione di pericolo entro un termine ragionevole.

2. In casi particolari, l'esclusione può essere disposta immediatamente.

3. Non appena il proprietario o la proprietaria ha dimostrato che la situazione di pericolo è stata eliminata, l'assicurazione degli edifici deve reintegrare l'edificio nella copertura assicurativa.

4. L'esclusione e la reintegrazione devono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale del Cantone.

Ambito della Copertura Assicurativa

1. Gli oggetti simili a edifici sono considerati

a. opere edilizie autonome, costruite con materiali permanenti, come ponti, cisterne d'acqua, pozzi, scale, moli, piscine, muri di sostegno e recinzioni;

b. costruzioni secondo § 2 comma 2 lettere b e c.

Valori Assicurativi

1. Motivi importanti ai sensi del § 13 comma 2 GVG sussistono, ad esempio, quando

a. il valore attuale di un edificio è inferiore al 50% del valore nuovo;

b. un edificio non viene o non può essere ripristinato integralmente o in modo sostanzialmente diverso;

c. si tratta di edifici storici e di valore culturale.

Valori Assicurativi

1. Il valore a nuovo si riferisce ai costi necessari per la costruzione dell'edificio nello stesso tipo, stessa dimensione e stessa finitura.

Valori Assicurativi

1. Il valore attuale è considerato pari al valore a nuovo, detratto il deprezzamento che si è verificato dalla costruzione dell'edificio a causa dell'età e dell'usura.

Valori Assicurativi

1. La commissione amministrativa determina l'indice dei costi di costruzione rilevante.

Valori Assicurativi

1. Il proprietario o la proprietaria deve comunicare non solo l'ultimazione dell'edificio all'assicurazione sull'edificio (cfr. § 5 comma 4), ma anche informare di tutte le altre ristrutturazioni e ampliamenti che aumentano il valore. L'assicurazione sull'edificio deve segnalare in forma adeguata questo obbligo di comunicazione.

2. Dal momento della consegna della comunicazione scritta all'ufficio postale, all'assicurazione sull'edificio o al comune, oppure dal momento dell'invio della comunicazione elettronica all'assicurazione sull'edificio, i maggiori valori comunicati si considerano assicurati.

Valori Assicurativi

1. Nella determinazione dei valori assicurativi si deve fare riferimento ai costi medi usuali locali.

Valori Assicurativi

1. Se i documenti sono sufficienti a tal fine, la direzione può determinare i valori assicurativi sulla base dei documenti.

2. I casi che la direzione non risolve ai sensi del comma 1, vengono trasferiti alla persona incaricata della stima competente per la determinazione dei valori assicurativi.

Valori Assicurativi

1. Il proprietario o la proprietaria e l'assicurazione degli edifici sono sempre autorizzati a far verificare i valori assicurativi di un edificio.

Valori Assicurativi

1. Il proprietario o la proprietaria deve sostenere i costi della stima se desidera una stima accelerata oppure se la nuova valutazione non si discosta almeno del 3% dalla precedente.

**Finanziamento**

1. ...

2. ...

3. Il premio per gli edifici è pari allo 0,51 ‰ del valore assicurativo.

4. ...

**Finanziamento**

1. Edifici che non soddisfano i requisiti delle Norme Antincendio Svizzere dell'Associazione degli Assicuratori Cantonali (VKF) sono considerati edifici con un rischio di danno aumentato e sono soggetti a sovrapprezzi sui premi.

2. Per gli edifici esistenti, si può rinunciare ai sovrapprezzi sui premi,

a. * purché non vengano effettuate modifiche strutturali oppure

b. * se la correzione delle carenze nei regolamenti antincendio risulterebbe sproporzionata.

3. Il sovrapprezzo sul premio è massimo del 2 ‰ del valore assicurativo.

4. L'assicurazione sugli edifici emana un regolamento sulla determinazione dei sovrapprezzi sui premi.

**Finanziamento**

1. I premi vengono stabiliti sulla base dei valori assicurativi adeguati ai costi di costruzione, ai sensi del § 13 GVG.

**Finanziamento**

1. Per il calcolo dei premi dell'assicurazione edile e dell'assicurazione volontaria si applicano i §§ 17-19 in modo analogo.

**Finanziamento**

1. I premi vengono riscossi dalla Direzione.

2. I premi sono esigibili con la fatturazione e devono essere pagati entro 30 giorni.

3. Se il premio non viene pagato entro i termini, il proprietario o la proprietaria devono essere sollecitati. Se le circostanze lo richiedono, la Direzione emette una decisione sui premi.

4. I ritardatari devono pagare, trascorso un termine di grazia di 14 giorni, un interesse di mora adeguato. La commissione amministrativa determina il tasso di interesse.

**Finanziamento**

1. Il fondo di riserva, insieme alle riserve, costituisce il capitale di rischio dell'assicurazione sugli edifici.

2. La commissione di amministrazione calcola la misura del rischio, l'altezza minima e l'altezza massima del capitale di rischio secondo il metodo stabilito nell'allegato 1 e pubblica questi valori nel rapporto annuale.

3. Se il capitale di rischio scende al di sotto dell'altezza minima stabilita, devono essere adottate misure per garantire e aumentare il capitale. Se il capitale di rischio si trova tra l'altezza minima e l'altezza massima, la commissione di amministrazione, con riserva di approvazione da parte del consiglio di governo, può concedere uno sconto sui premi in base ai risultati annuali previsti. Se viene superata l'altezza massima, la commissione di amministrazione deve richiedere al consiglio di governo una riduzione del premio o spiegare in che modo altre misure, come la concessione di uno sconto sui premi, sono appropriate.

4. Il metodo di calcolo e i valori del capitale di rischio devono essere regolarmente verificati da un ente esterno.

**Pericoli Coperti**

1. Non sono considerati danni da alta marea o inondazione i danni che si verificano all'interno dell'edificio a causa del riflusso dalle fognature o a causa delle acque sotterranee.

Prestazioni assicurative

1. Un edificio è considerato ricostruito quando è stato ripristinato dalla proprietà o da una persona ad essa equiparabile nello stesso luogo o nei dintorni, per lo stesso scopo, di almeno pari dimensioni e con almeno pari valore architettonico.

2. Se la ricostruzione avviene in un altro luogo o per un altro scopo, e da essa derivano vantaggi economici sostanziali alla persona danneggiata, tali vantaggi devono essere adeguatamente considerati nel determinare l'indennizzo.

3. Non si procede alla compensazione se l'edificio non può più essere ricostruito nello stesso luogo o nelle vicinanze a causa di successive restrizioni edilizie di diritto pubblico o se il trasferimento è nell'interesse pubblico.

Prestazioni assicurative

1. Il valore di demolizione è il valore di vendita delle parti danneggiate di un edificio, nella misura in cui questo supera i costi della loro demolizione.

Prestazioni assicurative

1. In caso di danni elementari, il proprietario o la proprietaria deve sostenere a proprio carico il 10% del danno, ma almeno Fr. 200.- e al massimo Fr. 2000.- per edificio e per evento.

Prestazioni assicurative

1. Gli indennizzi superiori a Fr. 10 000.- devono essere corrisposti al proprietario o alla proprietaria con interessi, nella misura in cui egli o ella abbia anticipato i costi di ricostruzione, ma per non più di tre anni.

2. Il tasso di riferimento per gli interessi è il tasso ipotecario primario della Banca Cantonale di Lucerna.

Procedura in Caso di Danno

1. Se i documenti sono sufficienti, la Direzione può determinare l'importo del danno sulla base dei documenti.

2. I casi di danno che la Direzione non risolve ai sensi del comma 1, sono trasferiti per la determinazione dell'importo del danno alla persona incaricata della stima competente.

Procedura in Caso di Danno

1. Se il danno è stato accertato con sentenza passata in giudicato, la direzione decide in merito alla decadenza o riduzione dell'indennizzo.

Procedura in Caso di Danno

1. Un danno si considera riparato quando l'edificio o le parti danneggiate dello stesso sono stati ripristinati.

Prevenzione

1. L'assicurazione sugli edifici corrisponde contributi di prevenzione per la promozione della protezione contro i danni da incendio e da eventi naturali nella misura di 13 centesimi per ogni 1000 franchi del valore assicurato degli edifici.

a. * ...

b. * ...

2. Le compagnie di assicurazione private, che assicurano i beni mobili contro danni da incendio nel Cantone di Lucerna, corrispondono contributi di prevenzione per la promozione della protezione contro gli incendi nella misura di 5 centesimi per ogni 1000 franchi della somma assicurata. Questi contributi devono essere versati all'assicurazione sugli edifici.

3. L'assicurazione sugli edifici deve tenere un conto separato per i contributi di prevenzione. A tal fine, gestisce due fondi secondo il § 31a. L'assicurazione sugli edifici è tenuta a presentare un rapporto annuale sulle entrate e sull'impiego dei mezzi provenienti dai due fondi.

Prevenzione

1. L’assicurazione edilizia gestisce i contributi per la prevenzione nel Fondo per la protezione dai danni da incendio e calamità naturali ai sensi del § 43a paragrafi 1 e 2b GVG, nonché nel Fondo per le misure di protezione oggettiva ampliata ai sensi del § 43a paragrafo 2a GVG.

2. Se il saldo del Fondo per le misure di protezione oggettiva ampliata supera, dopo le erogazioni annuali dei contributi a cantone e comuni, il triplo degli apporti annuali al fondo, l'eccedenza del saldo corrispondente deve essere trasferita al fondo generale per la protezione dai danni da incendio e calamità naturali.

3. Se in un anno i mezzi disponibili nel Fondo per le misure di protezione oggettiva ampliata non sono sufficienti a coprire i contributi richiesti da cantone e comuni per le misure di protezione contro i pericoli naturali, è possibile un’assicurazione del contributo per anni futuri con una suddivisione dell'erogazione su più anni.

Prevenzione

1. L'utilizzo dei contributi di prevenzione è disciplinato dal § 43a GVG.

a. * ...

b. * ...

c. * ...

d. * ...

e. * ...

2. Il 30 percento dei contributi di prevenzione secondo il § 31 paragrafo 1 deve essere utilizzato per misure del Cantone e dei comuni per la protezione contro i pericoli naturali. La decisione sul co-finanziamento di singole misure è presa dalla commissione amministrativa su richiesta del Dipartimento delle costruzioni, dell'ambiente e dell'economia.

2a I veicoli dei vigili del fuoco per il servizio di soccorso stradale delle basi regionali devono essere co-finanziati dai contributi di prevenzione secondo il § 9c paragrafo 2c del Regolamento alla Legge sulla protezione antincendio del 16 giugno 1995.

2a(1) Con questa quota, l'assicurazione edifici fornisce contributi per un importo di almeno il 25 percento alle quote di costo del Cantone e dei comuni per misure di protezione e di risposta immediata che riducono significativamente il rischio di danni da eventi naturali per gli edifici.

3. L'assicurazione edifici emana un regolamento sull'utilizzo dei contributi di prevenzione.

Disposizioni Finali

1. Con il presente regolamento vengono abrogati

a. il regolamento di esecuzione della legge sull'istituto di assicurazione contro gli incendi (legge sull'assicurazione incendi) del 17 luglio 1922, dell'8 novembre 1922;

b. il regolamento di esecuzione della legge sull'assicurazione incendi riguardante l'assicurazione supplementare a valore nuovo del 6 marzo 1963;

c. il regolamento sull'assicurazione edile del 12 luglio 1926;

d. la delibera riguardante il pagamento degli indennizzi per incendi dell'8 ottobre 1934;

e. il regolamento interno dell'istituto cantonale di assicurazione contro gli incendi del 12 gennaio 1924.

Disposizioni Finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1977. Deve essere pubblicato.

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