§ 106 Legge sulla protezione contro gli incendi (FSG) - Esenzione dal Contributo Sostitutivo
§ 106 FSG - Esenzione dal Contributo Sostitutivo · Esenzione dal Contributo Sostitutivo
1. È esente dall’imposta sostitutiva chi, a causa di un’impedimento fisico, mentale o psicologico significativo, è considerato inabile al servizio e realizza un reddito annuo imponibile nel Cantone di Lucerna inferiore a 60.000 franchi nell'anno sostitutivo. Per le persone soggette all'imposta alla fonte, il reddito annuo imponibile determinante è calcolato tramite una valutazione ordinaria successiva.
2. I comuni possono, nei loro regolamenti dei vigili del fuoco, esonerare in tutto o in parte dal pagamento dell’imposta sostitutiva i pompieri usciti dal servizio attivo dopo almeno quindici anni di servizio.
3. L’esenzione dall’imposta sostitutiva avviene su domanda. La domanda di esenzione dall’imposta sostitutiva deve essere presentata per iscritto e motivata presso l’autorità di valutazione. Eventuali mezzi di prova devono essere allegati alla domanda.
4. Le persone da esonerare devono autorizzare, su richiesta dell’autorità di valutazione, tutte le entità e persone, in particolare l'ufficio AI di Lucerna e i detentori residenti nel Cantone di Lucerna dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981, a fornire per iscritto le informazioni necessarie per la verifica dell’esenzione dall’imposta sostitutiva.
5. Se i mezzi di prova richiesti secondo il paragrafo 3 non vengono presentati o le autorizzazioni necessarie secondo il paragrafo 4 non sono concesse, il diritto all’esenzione dall’imposta sostitutiva è decaduto. L'autorità di valutazione ha il dovere di avvisare sulla decadenza del diritto.