§ 8 Ordinanza sugli stipendi del personale dello Stato (BVO) - Prima Classificazione nel Sistema Salariale
§ 8 BVO - Prima Classificazione nel Sistema Salariale · Prima Classificazione nel Sistema Salariale
1. L'autorità competente stabilisce il salario all'inizio del rapporto di lavoro in base ai criteri previsti dal § 7a, sostituendo alla prestazione valutata l'aspettativa di prestazione.
2. L'esperienza professionale e quella extra-professionale vengono considerate nella misura in cui siano utilizzabili per la funzione. Sono in particolare considerate
a. esperienza professionale nella stessa o simile funzione,
b. precedente esperienza professionale in caso di reinserimento nel lavoro,
c. esperienza extra-professionale come ad esempio quella derivante da lavoro familiare o da volontariato.
3. I dipendenti che, oltre alla formazione e all'istruzione professionale richieste per la funzione, non dimostrano alcuna o poca esperienza utilizzabile possono essere collocati per un massimo di tre anni in classi salariali inferiori a quella prevista per la funzione.