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73a BVO CH-LU

§ 8 Ordinanza sugli stipendi del personale dello Stato (BVO) - Prima Classificazione nel Sistema Salariale

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§ 8 BVO - Prima Classificazione nel Sistema Salariale · Prima Classificazione nel Sistema Salariale

1. L'autorità competente stabilisce il salario all'inizio del rapporto di lavoro in base ai criteri previsti dal § 7a, sostituendo alla prestazione valutata l'aspettativa di prestazione.

2. L'esperienza professionale e quella extra-professionale vengono considerate nella misura in cui siano utilizzabili per la funzione. Sono in particolare considerate

a. esperienza professionale nella stessa o simile funzione,

b. precedente esperienza professionale in caso di reinserimento nel lavoro,

c. esperienza extra-professionale come ad esempio quella derivante da lavoro familiare o da volontariato.

3. I dipendenti che, oltre alla formazione e all'istruzione professionale richieste per la funzione, non dimostrano alcuna o poca esperienza utilizzabile possono essere collocati per un massimo di tre anni in classi salariali inferiori a quella prevista per la funzione.

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