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73a BVO CH-LU

§ 38 Ordinanza sugli stipendi del personale dello Stato (BVO) - Cessione e Pegno di Crediti Retributivi

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§ 38 BVO · Cessione e Pegno di Crediti Retributivi

1. Per garantire gli obblighi di mantenimento e assistenza derivanti dal diritto di famiglia, il dipendente può cedere o dare in pegno le future richieste di retribuzione nella misura in cui siano soggette a pignoramento; su richiesta di una parte coinvolta, l'ufficio di esecuzione del luogo di residenza del dipendente stabilisce l'importo impignorabile secondo l'articolo 93 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento dell'11 aprile 1889.

2. La cessione e il pegno di future richieste di retribuzione a garanzia di altri debiti sono nulli.

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