73a
BVO
CH-LU
§ 38 Ordinanza sugli stipendi del personale dello Stato (BVO) - Cessione e Pegno di Crediti Retributivi
Varie
§ 38 BVO · Cessione e Pegno di Crediti Retributivi
1. Per garantire gli obblighi di mantenimento e assistenza derivanti dal diritto di famiglia, il dipendente può cedere o dare in pegno le future richieste di retribuzione nella misura in cui siano soggette a pignoramento; su richiesta di una parte coinvolta, l'ufficio di esecuzione del luogo di residenza del dipendente stabilisce l'importo impignorabile secondo l'articolo 93 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento dell'11 aprile 1889.
2. La cessione e il pegno di future richieste di retribuzione a garanzia di altri debiti sono nulli.