§ 13 Ordinanza sugli stipendi del personale dello Stato (BVO) - Indennità di Funzione
§ 13 BVO · Indennità di Funzione
1. Ai dipendenti può essere concessa un'indennità di funzione fino al 10 percento del salario se vengono loro assegnati temporaneamente lavori complessi e particolarmente qualificati che non sono connessi alla loro posizione.
2. L'ammontare dell'indennità di funzione è determinato in particolare dall'onere aggiuntivo risultante e dal valore del lavoro supplementare.
3. L'indennità di funzione è concessa per la durata del lavoro aggiuntivo, ma per un massimo di un anno. Le indennità di funzione che vengono prorogate oltre tale periodo devono essere approvate dal dipartimento competente, dalla cancelleria di Stato rispettivamente dal tribunale cantonale.
4. L'allegato 5 di questo regolamento disciplina le indennità di funzione che vengono concesse indipendentemente dalla persona e dall'effettivo ambito di attività del personale per l'esercizio di particolari funzioni.