Legislator Giurisprudenza & Legislazione
736 PBV CH-LU

§ 47 Ordinanza sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBV) - Sviluppo

Norme edilizie - Centri commerciali e specializzati
Apri la fonte ufficiale Atto completo (106 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 47 PBV · Sviluppo

1. Come impianti di accesso per il traffico pubblico e privato, devono essere previste in particolare accessi e uscite adeguati per tutti gli utenti della strada, nonché spazi di accumulo sufficienti.

2. Il numero di posti per veicoli a motore deve essere determinato in base alla Norma Svizzera SN 640 281 (edizione 2006) sul parcheggio (offerta di spazi per automobili), tenendo conto delle superfici nette previste e delle esistenti pressioni ambientali, e in accordo con la capacità e la sicurezza del traffico della rete viaria superiore; quello per i veicoli a due ruote deve essere determinato secondo la Norma Svizzera SN 640 065 (edizione 1997) sul traffico leggero dei veicoli a due ruote (impianti di sosta, determinazione del fabbisogno).

← § 46 PBV Ordinanza sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBV) - Procedura § 48 PBV →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →