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PBV
CH-LU
§ 47 Ordinanza sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni (PBV) - Sviluppo
Norme edilizie - Centri commerciali e specializzati
§ 47 PBV · Sviluppo
1. Come impianti di accesso per il traffico pubblico e privato, devono essere previste in particolare accessi e uscite adeguati per tutti gli utenti della strada, nonché spazi di accumulo sufficienti.
2. Il numero di posti per veicoli a motore deve essere determinato in base alla Norma Svizzera SN 640 281 (edizione 2006) sul parcheggio (offerta di spazi per automobili), tenendo conto delle superfici nette previste e delle esistenti pressioni ambientali, e in accordo con la capacità e la sicurezza del traffico della rete viaria superiore; quello per i veicoli a due ruote deve essere determinato secondo la Norma Svizzera SN 640 065 (edizione 1997) sul traffico leggero dei veicoli a due ruote (impianti di sosta, determinazione del fabbisogno).