Art. 13 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) (IVöB) - Astensione
Art. 13 IVöB - Astensione · Astensione
1. Alla procedura di appalto non possono partecipare, per conto del committente o di una commissione di esperti, persone che
a. abbiano un interesse personale nell'appalto;
b. siano legate ad un fornitore o ad un membro di uno dei suoi organi da matrimonio o unione registrata oppure convivano in una comunità di fatto;
c. siano imparentate o affini con un fornitore o con un membro di uno dei suoi organi in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale;
d. siano rappresentanti di un fornitore o abbiano lavorato per un fornitore nella stessa questione; oppure
e. per altre circostanze, non mostrino l'indipendenza necessaria per lo svolgimento degli appalti pubblici.
2. Una richiesta di ricusazione deve essere presentata immediatamente dopo la conoscenza del motivo di ricusazione.
3. Sulle richieste di ricusazione, decide il committente o la commissione di esperti, escludendo la persona interessata.
4. Il committente può prevedere nel bando che i fornitori, che in concorsi o incarichi di studio siano in una relazione di ricusazione con un membro della giuria, siano esclusi dalla procedura.