§ 4 Legge sull'imposta sugli utili immobiliari (GGStG) - Alienazione con differimento fiscale
§ 4 GGStG · Alienazione con differimento fiscale
1. Il differimento della tassazione
1. in caso di trasferimento di proprietà per successione (successione, divisione ereditaria, legato), anticipo di eredità e donazione con riserva del § 17 paragrafo 3;
2. * in caso di trasferimento di proprietà tra coniugi, anche a seguito di una liquidazione del regime patrimoniale, nonché tra partner registrati, purché entrambe le parti siano d'accordo;
3. in caso di ricomposizioni fondiarie a fini di accorpamento di beni, pianificazione di quartieri, rettifica dei confini, arrotondamento di aziende agricole nonché in caso di ricomposizioni fondiarie nell'ambito di procedure di esproprio o in caso di esproprio imminente;
4. in caso di alienazione da parte di un'istituzione esente da imposta ai sensi del § 70 paragrafo 1e-i della legge fiscale, nella misura in cui il ricavato della vendita venga utilizzato per acquisire un immobile sostitutivo in Svizzera. Le disposizioni del § 78 della legge fiscale si applicano mutatis mutandis;
5. * in caso di ristrutturazioni ai sensi dei §§ 26 e 75 della legge fiscale in casi soggetti al campo di applicazione di questa legge (§ 1);
6. * in caso di alienazione totale o parziale di un terreno agricolo o forestale gestito in proprio, nella misura in cui il ricavato della vendita venga utilizzato entro due anni prima o dopo l'alienazione per l'acquisto di un terreno sostitutivo gestito in proprio in Svizzera o per il miglioramento dei propri terreni agricoli o forestali gestiti in proprio;
7. * in caso di vendita di un immobile residenziale ad uso permanente ed esclusivo proprio (casa unifamiliare o appartamento di proprietà con esclusione di case vacanze e seconde case), nella misura in cui il ricavato della vendita venga utilizzato entro due anni prima o dopo la vendita per l'acquisto o la costruzione di un immobile sostitutivo con lo stesso utilizzo in Svizzera.
2. In caso di vendita di un immobile per il cui acquisto o miglioramento sia stato concesso un differimento fiscale ai sensi del paragrafo 1 numero 4, 6 o 7, il guadagno reinvestito deve essere detratto dai costi di investimento.
3. Se viene concesso un differimento ai sensi del paragrafo 1 numero 6 o 7, il termine di due anni dopo la vendita può essere esteso, in casi giustificati, fino a un massimo di quattro anni.
4. In caso di alienazione di un immobile sostitutivo situato in un altro cantone che determini l'obbligo fiscale, il guadagno differito nel Cantone di Lucerna ai sensi del paragrafo 2 può essere tassato successivamente, nella misura in cui l'altro cantone rivendichi la tassazione successiva in un caso analogo. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi di reciprocità con altri cantoni su questo punto.