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645 HStG CH-LU

Legge sull'imposta sul passaggio di proprietà (HStG) - Sovranità Fiscale (HStG)

29 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (29)

Testo normativo (29 Articoli)

**Potere Fiscale, Oggetto d'Imposta e Obbligo Tributario**

1. Il Cantone di Lucerna e i comuni prelevano un'imposta sugli atti di trasferimento immobiliare conformemente a questa legge.

**Potere Fiscale, Oggetto d'Imposta e Obbligo Tributario**

1. Sono considerati trasferimenti soggetti all'imposta sul trasferimento immobiliare

1. il passaggio della proprietà di un immobile ai sensi dell'articolo 655, comma 2, del Codice civile svizzero (CCS),

2. la modifica della composizione personale delle comunioni ereditarie, la variazione dei diritti di partecipazione nonché la soppressione della proprietà comune,

3. il trasferimento del potere di disposizione economica su un immobile, in particolare mediante

a. la cessione di partecipazioni in società immobiliari,

b. il trasferimento di un diritto di prelazione e l'ingresso in un contratto di compravendita o in una promessa di vendita. È considerato trasferimento anche la rinuncia ai diritti derivanti da un diritto di prelazione, da un contratto di compravendita o da una promessa di vendita, qualora ciò sia volto a consentire a un terzo l'acquisizione della proprietà dell'immobile, e la proprietà venga successivamente trasferita a questo,

c. l'onere di un immobile con una servitù, qualora questa comprometta in modo permanente e significativo lo sfruttamento illimitato o il valore di mercato dell'immobile, in particolare mediante la concessione di un diritto di superficie o di un divieto di costruzione.

**Potere Fiscale, Oggetto d'Imposta e Obbligo Tributario**

1. *Trasferimenti di proprietà esenti da imposte sono:*

1. * il trasferimento di un immobile in connessione con la ridefinizione delle terre e la regolazione dei confini secondo le disposizioni della legge sulla pianificazione e costruzione e in connessione con le riunioni di proprietà secondo le disposizioni della legge sul sostegno ai miglioramenti fondiari, della legge relativa alla riunione di beni e insediamenti e della legge forestale.*

2. * atti giuridici tra coniugi, anche a seguito della divisione patrimoniale, tra partner registrati, tra conviventi che hanno vissuto insieme in una relazione simile al matrimonio per almeno due anni, nonché tra parenti in linea diretta e inversa, compresi i loro partner (coniugi, partner registrati o conviventi),*

3. * la successione ereditaria (successione, divisione dell'eredità, legato),*

4. la conversione della proprietà comune in comproprietà e viceversa, nella misura in cui le proporzioni di partecipazione non cambiano, nonché la divisione reale di beni comuni, nella misura in cui i terreni assegnati corrispondono alle quote precedenti. Sono riservati i casi in cui la conversione o la divisione reale avvenga nell'ambito di una divisione ereditaria,

5. * il trasferimento di un immobile nel contesto di ristrutturazioni ai sensi dei §§ 26 e 75 della legge fiscale,*

6. atti giuridici con un valore di trasferimento di proprietà inferiore a Fr. 20 000.-.*

**Potere Fiscale, Oggetto d'Imposta e Obbligo Tributario**

1. Soggetto passivo dell'imposta è l'acquirente. Nei casi di cui al § 2 numero 3b, il titolare del diritto d'acquisto, del contratto di compravendita o del contratto preliminare di compravendita diventa soggetto passivo dell'imposta solo quando trasferisce il diritto d'acquisto a un terzo o consente a un terzo di entrare nel contratto di compravendita o nel contratto preliminare di compravendita, o quando rinuncia all'esercizio di tale diritto.

2. In caso di acquisto comune, più acquirenti sono responsabili in solido. È responsabile in solido con l'acquirente anche la società di capitali o la cooperativa, dalla quale vengono ceduti i diritti di partecipazione ai sensi del § 2 numero 3a.

**Potere Fiscale, Oggetto d'Imposta e Obbligo Tributario**

1. Sono esenti dalla tassa di mutazione immobiliare

1. la Confederazione, conformemente alla legislazione federale,

2. lo Stato di Lucerna,

3. * i comuni e le parrocchie del Canton Lucerna, a condizione che l'immobile si trovi all'interno del medesimo comune o di un comune confinante,

4. le istituzioni ecclesiastiche e di pubblica utilità con sede nel Canton Lucerna, purché forniscano benefici significativi ai residenti del Canton Lucerna. Il Consiglio di Stato può concedere l'esenzione fiscale anche alle istituzioni con sede o attività al di fuori del Cantone, purché forniscano benefici significativi alle organizzazioni o ai residenti del Canton Lucerna, o se il cantone di sede concede reciprocità,

5. le organizzazioni e gli enti di edilizia residenziale di pubblica utilità secondo le disposizioni della Confederazione e del Cantone sulla promozione edilizia.

Calcolo delle imposte

1. L'imposta sulla cessione immobiliare ammonta all'1½ percento del valore della cessione immobiliare.

Calcolo delle imposte

1. Il valore di trasferimento è costituito da tutte le prestazioni dell'acquirente.

2. Se il prezzo di acquisto non è determinabile, ad esempio in caso di scambio, donazione o successione, l'imposta per i terreni con una stima del valore di rendimento agricolo o forestale deve essere calcolata sul valore catastale aumentato del 200 percento, e per gli altri terreni deve essere calcolata sul valore catastale. Lo stesso vale se il prezzo di acquisto concordato tra persone vicine non raggiunge questi valori. Se il terreno, che ha una stima del valore di rendimento agricolo, si trova nella zona edificabile, l'imposta deve essere determinata sul valore di mercato.

3. Se un erede prende possesso di un terreno agricolo ai sensi dell'articolo 620 del Codice Civile Svizzero (ZGB), l'imposta di trasferimento deve essere calcolata sul valore legale dell'attribuzione. È riservato l'articolo 3 cifra 2.

4. Le prestazioni in natura da fornire oltre al prezzo di acquisto devono essere accreditate al valore di mercato, e le prestazioni ricorrenti al valore attuale.

Calcolo delle imposte

1. Nei contratti di permuta, l'imposta deve essere calcolata separatamente per ciascun immobile coinvolto.

2. Se la permuta avviene senza conguaglio, il valore di cambio per entrambi gli immobili è quello più alto, calcolato ai sensi del § 7 comma 2.

3. Se viene effettuato un conguaglio, il valore di cambio è il valore dell'immobile dato in permuta calcolato ai sensi del § 7 comma 2, aumentato di un conguaglio erogato o diminuito di un conguaglio ricevuto.

Calcolo delle imposte

1. In caso di trasferimenti di proprietà ai sensi del § 2 numero 3b, l'imposta deve essere prelevata sul prezzo d'acquisto pattuito, aggiungendo un'eventuale compensazione.

Accertamento fiscale

1. L'imposta sul trasferimento di proprietà è accertata dal comune in cui si trova l'immobile.

2. Se beni immobili situati in diversi comuni costituiscono oggetto di un trasferimento di proprietà, l'accertamento e la riscossione dell'imposta devono essere effettuati dall'autorità fiscale del comune in cui si trova la parte di maggior valore. Il gettito fiscale viene distribuito in proporzione alle imposte assegnate a ciascun immobile. La distribuzione del gettito fiscale può essere impugnata dagli altri comuni mediante opposizione entro 30 giorni.

3. Il comune può designare un ufficio amministrativo per adempiere ai compiti a lui assegnati. Più comuni possono designare un ufficio amministrativo comune.

4. A meno che questa legge e i decreti normativi del comune non dispongano altrimenti, l'organo responsabile dell'imposta sul trasferimento di proprietà nel comune è il consiglio comunale.

5. Per quanto riguarda l'obbligo di segretezza, l'assistenza amministrativa e gli obblighi di collaborazione della persona soggetta all'imposta, nonché per quanto riguarda gli obblighi di certificazione, informazione e notifica di terzi, si applicano inoltre mutatis mutandis le disposizioni della legge fiscale.

Accertamento fiscale

1. Gli uffici del registro fondiario comunicano le variazioni di proprietà all'autorità di accertamento e all'ufficio delle imposte del Cantone.

2. I contribuenti sono tenuti a notificare all'autorità di accertamento del Comune, nel quale è situato l'immobile, la fattispecie imponibile entro 30 giorni dal trasferimento di proprietà avvenuto senza iscrizione nel registro fondiario.

3. I contribuenti devono presentare la documentazione necessaria per l'accertamento.

4. Nei trasferimenti di proprietà ai sensi del § 2 cifra 3a, anche gli organi della persona giuridica interessata sono soggetti agli obblighi di notifica e collaborazione secondo i commi 2 e 3.

Determinazione fiscale

1. Per la revisione si devono applicare mutatis mutandis le disposizioni della legge fiscale.

Accertamento fiscale

1. Errori di calcolo e sviste nella scrittura in decisioni passate in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità presso cui si sono verificati, entro cinque anni dalla notifica.

2. Contro la rettifica o il suo rifiuto possono essere esperiti gli stessi mezzi di ricorso previsti contro la decisione.

Accertamento fiscale

1. Per la tassa suppletiva si applicano le disposizioni della legge fiscale. La competenza è dell'autorità di accertamento.

2. Il diritto di avviare un procedimento di tassa suppletiva si estingue dieci anni dopo il trasferimento di proprietà, per il quale un accertamento è ingiustamente mancato o non è stato effettuato un accertamento completo e definitivo.

3. Il diritto di determinare la tassa suppletiva si estingue quindici anni dopo il trasferimento di proprietà.

Accertamento fiscale

1. Il diritto all'accertamento fiscale si estingue cinque anni dopo il trasferimento di proprietà. Rimangono riservati i paragrafi 2 e 3 del § 12b.

2. Per l'inizio, la sospensione e l'interruzione della prescrizione valgono le disposizioni della legge fiscale.

3. Il diritto di accertare l'imposta decade in ogni caso quindici anni dopo che il trasferimento di proprietà ha avuto luogo.

Disposizioni Penali

1. Per il diritto penale tributario si applicano le disposizioni della legge fiscale.

2. La sanzione è pronunciata dall'autorità di accertamento o dall'istanza di ricorso.

3. L'azione penale per frode fiscale completata si prescrive dieci anni dopo la modifica patrimoniale che ha dato origine all'obbligazione fiscale per la quale l'imposta non è stata imposta o lo è stata in modo incompleto, o dieci anni dopo che è stato ottenuto un rimborso illegittimo o una remissione ingiustificata.

4. Per la riscossione valgono i §§ 19-21.

**Rimedi giuridici**

1. Contro le decisioni dell'autorità di tassazione è ammessa l'opposizione ai sensi della legge sulla procedura amministrativa, e contro le decisioni in sede di opposizione è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo. Al tribunale cantonale spetta anche il controllo del merito.

2. L'acquirente e l'ufficio delle imposte del cantone sono legittimati a fare opposizione e a presentare ricorso al tribunale amministrativo.

3. I termini per i mezzi di impugnazione sono di 30 giorni.

4. Se nel procedimento di ricorso soccombono il cantone e il comune di tassazione, essi devono, in linea di principio, sostenere le spese del procedimento.

Riscossione delle imposte

1. L'imposta è esigibile al momento in cui la valutazione diventa legalmente vincolante.

2. ...

3. Dopo la scadenza del termine per presentare un'opposizione, l'importo dell'imposta deve essere maggiorato degli interessi ad un tasso fissato dal Consiglio di Stato. L'opposizione e il ricorso al Tribunale amministrativo non sospendono il decorso degli interessi.

1. Riscossione delle imposte

1. La pretesa fiscale è garantita da un privilegio legale che ha priorità sugli altri diritti di pegno per la durata di due anni dalla scadenza.

2. Chi dimostra un interesse concreto all'acquisto di un immobile può richiedere all'autorità di accertamento informazioni sull'esistenza e l'entità presunta dei diritti di pegno gravanti sull'immobile per richieste di imposta sul passaggio di proprietà.

Riscossione delle imposte

1. La pretesa fiscale si prescrive cinque anni dopo la sua determinazione definitiva.

2. Per l'inizio, la sospensione e l'interruzione si applicano le disposizioni della legge fiscale.

3. La prescrizione interviene in ogni caso dieci anni dopo che l'imposta è stata determinata in via definitiva.

Prelievo fiscale

1. Le disposizioni della legge fiscale si applicano mutatis mutandis alle agevolazioni di pagamento e alle remissioni.

2. Le domande di agevolazioni di pagamento o di remissione devono essere presentate al Comune. È il Comune a decidere in via definitiva in merito alla concessione delle agevolazioni di pagamento.

3. Il Comune può concedere, per la propria quota e per quella dello Stato, una remissione parziale o totale fino a un importo fissato dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato regola anche la competenza negli altri casi.

Ripartizione del gettito fiscale

1. Il provento fiscale, incluse le multe, è ripartito come segue

a. * 30 percento al comune in cui si trova l'immobile,

b. * 70 percento al cantone, previa detrazione di una provvigione di accertamento e incasso stabilita dal Consiglio di Stato.

Ripartizione del gettito fiscale

1. I comuni sono responsabili nei confronti dello Stato per la corretta riscossione e la tempestiva consegna delle imposte. Essi rispondono direttamente per le azioni e le omissioni degli organi comunali incaricati di tale compito.

2. Il saldo degli importi fiscali esistente alla fine del mese deve essere trasferito al cantone entro 15 giorni. In caso di consegna tardiva, viene applicato un interesse stabilito dal consiglio di governo.

Ripartizione del gettito fiscale

1. Le comunità devono inviare un rendiconto alla fine dell'anno all'ufficio delle imposte del Cantone relativo alle tasse di trasferimento di proprietà accertate.

Sorveglianza

1. L'ufficio delle imposte del cantone dirige l'esecuzione di questa legge e esercita la vigilanza diretta sul sistema dell'imposta sui trasferimenti di proprietà.

2. Emette le istruzioni e le disposizioni necessarie per la corretta e uniforme applicazione di tale sistema. In particolare, regola la registrazione elettronica, l'elaborazione dei dati e il loro scambio con i comuni e i contribuenti, determinando i moduli fiscali.

3. Può emettere decisioni preliminari vincolanti per l'autorità di accertamento. Di norma, l'autorità di accertamento deve essere consultata in precedenza.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche di proprietà avvenute prima dell'entrata in vigore di questa legge sono tassate secondo la normativa precedente, indipendentemente dal momento in cui è stata effettuata la determinazione fiscale. Per la procedura si applicano le nuove disposizioni.

2. L'applicazione del § 7 comma 2 è limitata ai valori catastali ricalcolati secondo la legge sulle stime del 27 giugno 1961, nella versione del 21 giugno 1988. Per gli altri valori catastali, la tassa è calcolata secondo la normativa precedente.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore di questa legge sono abrogati

a. Legge relativa alle tasse di trasferimento di proprietà del 30 novembre 1897[12],

b. Regolamento sul prelievo delle tasse di trasferimento di proprietà dell'11 febbraio 1898[13].

Disposizioni transitorie e finali

1. Le trasmissioni avvenute prima dell'entrata in vigore di questa modifica vengono tassate secondo il precedente diritto, indipendentemente dal momento della determinazione fiscale. Il termine di riferimento è il giorno della registrazione presso il registro fondiario o il giorno della conclusione del rispettivo contratto, qualora non avvenga alcuna registrazione fondiaria. Per la procedura si applicano le nuove disposizioni.

2. Le imposte complementari per le trasmissioni che si verificano prima del 1° gennaio 2001 sono determinate secondo il vecchio diritto. Per la procedura si applica il nuovo diritto, così come per la prescrizione, se non è ancora intervenuta il 1° gennaio 2001 secondo il vecchio diritto.

3. Le sanzioni ai sensi del § 14 sono irrogate per le trasmissioni che si verificano prima del 1° gennaio 2001 secondo il vecchio diritto, a meno che il nuovo diritto non sia più favorevole per la persona interessata. Per la procedura si applica il nuovo diritto, così come per la prescrizione, se non è ancora intervenuta il 1° gennaio 2001.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 1984. Deve essere pubblicata e sottoposta a referendum facoltativo.

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