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624 QStV CH-LU

Ordinanza sull'imposta alla fonte (QStV) - Tariffe applicabili dell'imposta alla fonte (QStV)

28 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Lucerna
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Indice delle disposizioni (28)

Testo normativo (28 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. I seguenti codici tariffari vengono applicati per la detrazione dell'imposta alla fonte alle seguenti persone e redditi

a. Codice tariffario A: per persone single, divorziate, legalmente o effettivamente separate e vedove, che non convivono con figli o persone bisognose di assistenza nello stesso nucleo familiare,

b. Codice tariffario B: per coniugi che vivono in matrimonio non separato legalmente e di fatto, in cui solo il marito o la moglie è occupato,

c. Codice tariffario C: per coniugi che vivono in matrimonio non separato legalmente e di fatto, in cui entrambi i coniugi sono occupati,

d. Codice tariffario D: per persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946,

e. Codice tariffario E: per persone tassate tramite la procedura di conteggio semplificata ai sensi dei §§ 25-28,

f. Codice tariffario F: per i frontalieri secondo l'accordo tra la Svizzera e l'Italia sulla tassazione dei frontalieri e il compenso finanziario a favore dei comuni di confine italiani del 3 ottobre 1974, che vivono in un comune di confine italiano e il cui coniuge lavora al di fuori della Svizzera,

g. Codice tariffario G: per redditi sostitutivi ai sensi del § 3, che non vengono pagati dai datori di lavoro alle persone soggette a imposta alla fonte,

h. Codice tariffario H: per persone single, divorziate, legalmente o effettivamente separate e vedove, che convivono con figli o persone bisognose di assistenza nello stesso nucleo familiare e che sostengono principalmente il loro mantenimento,

i. Codice tariffario L: per i frontalieri secondo l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania per evitare la doppia imposizione nell'ambito delle imposte sul reddito e sul patrimonio (DBA-D) dell'11 agosto 1971, che soddisfano i requisiti per il codice tariffario A,

j. Codice tariffario M: per i frontalieri secondo il DBA-D, che soddisfano i requisiti per il codice tariffario B,

k. Codice tariffario N: per i frontalieri secondo il DBA-D, che soddisfano i requisiti per il codice tariffario C,

l. Codice tariffario P: per i frontalieri secondo il DBA-D, che soddisfano i requisiti per il codice tariffario H,

m. Codice tariffario Q: per i frontalieri secondo il DBA-D, che soddisfano i requisiti per il codice tariffario G.

2. Le detrazioni fiscali previste dai punti 1a-c e h vengono effettuate, a seconda delle circostanze, con o senza l'imposta ecclesiastica.

1. Disposizioni Generali

1. La trattenuta fiscale alla fonte è esigibile al momento del pagamento, del trasferimento, dell'accredito o della compensazione della prestazione imponibile. I debitori della prestazione imponibile devono detrarre l'imposta alla fonte indipendentemente da eventuali obiezioni (§ 118 StG) o sequestri salariali.

2. L'ufficio delle imposte del Cantone calcola le singole tariffe all'interno dei codici tariffari in conformità con le detrazioni e le tariffe applicabili per l'imposta sul reddito.

3. Per il calcolo dell'imposta alla fonte si applica per analogia il § 54 comma 4 StG.

1. Disposizioni Generali

1. Sono soggetti a ritenuta alla fonte tutti i redditi sostitutivi derivanti da rapporti di lavoro nonché dall'assicurazione malattia, infortuni, invalidità e disoccupazione. In particolare, ne fanno parte le indennità giornaliere, risarcimenti, pensioni parziali e prestazioni in capitale che le sostituiscono.

2. Le indennità giornaliere e gli altri redditi sostitutivi pagati dai datori di lavoro sono tassati insieme ai redditi da lavoro eventuali secondo la relativa tariffa ai sensi del § 1 comma 1.

3. Le prestazioni in capitale sono tassate ai sensi del § 58 StG.

1. Disposizioni Generali

1. L'imposta alla fonte per i lavoratori frontalieri tedeschi è pari al 4,5 percento del reddito lordo imponibile per i codici tariffari L, M, N, P e Q. In tale importo è compresa una quota dell'imposta federale dello 0,5 percento, ma non è inclusa alcuna imposta ecclesiastica.

1. Disposizioni Generali

1. Se una persona soggetta a imposizione riceve compensi da debitori non residenti in Svizzera per la prestazione imponibile, sarà tassata secondo la procedura ordinaria.

2. Tuttavia, sarà tassata alla fonte in Svizzera se

a. il compenso per la prestazione è sostenuto da una stabile organizzazione o da una sede fissa situata in Svizzera del datore di lavoro,

b. vi è un distacco di lavoratori tra società collegate e la società con sede in Svizzera è qualificabile come datore di lavoro di fatto, oppure

c. un prestito di personale all'estero è in contrasto con l'articolo 12, comma 2 della legge sul collocamento del 6 ottobre 1989 e fornisce personale a un'azienda utilizzatrice in Svizzera, e il compenso per la prestazione è sostenuto da questa azienda utilizzatrice.

1. Disposizioni Generali

1. I datori di lavoro devono comunicare l'assunzione di persone soggette a imposta alla fonte ai sensi degli articoli 101, 106 o 107 StG all'autorità fiscale competente entro otto giorni dall'inizio dell'impiego utilizzando l'apposito modulo. Se i datori di lavoro trasmettono la dichiarazione dell'imposta alla fonte in formato elettronico, possono comunicare le nuove assunzioni tramite la dichiarazione mensile.

2. I lavoratori e le lavoratrici devono informare i datori di lavoro di eventuali modifiche delle circostanze rilevanti per la riscossione dell'imposta alla fonte. I datori di lavoro devono comunicare tali modifiche all'autorità fiscale competente entro i termini di cui al paragrafo 1.

3. I coniugi sposati, che vivono in matrimonio legale e di fatto non separato e che esercitano entrambi la professione principale in Svizzera, sono obbligati a informare i datori di lavoro dell'attività lavorativa del coniuge. Lo stesso vale per le persone che vivono in una unione registrata legalmente e di fatto non separata.

4. L'Ufficio per la migrazione deve comunicare all'ufficio delle imposte cantonale le persone straniere che lavorano trasferite di recente.

5. I comuni devono comunicare all'ufficio delle imposte cantonale le iscrizioni e cancellazioni, nonché i cambiamenti di stato civile delle persone straniere lavoratrici senza permesso di soggiorno.

1. Disposizioni Generali

1. L'attuazione della tassazione alla fonte è di competenza, salvo quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, della sezione fiscale del Cantone in collaborazione con i debitori delle prestazioni imponibili.

2. La determinazione dell'imposta alla fonte ai sensi del § 110 StG è di competenza dell'autorità di determinazione ordinaria.

3. Le determinazioni ai sensi dei §§ 105, 105a, 112 e 112a StG sono effettuate dalle autorità di determinazione ordinarie.

1. Disposizioni Generali

1. L'Ufficio delle Imposte del Cantone riscuote le imposte da esso accertate secondo l'articolo 7 comma 1.

2. L'autorità competente per la riscossione ai sensi dell'articolo 189 StG incassa l'imposta alla fonte secondo l'articolo 110 StG.

1. Disposizioni Generali

1. L'ufficio delle imposte del Cantone può esonerare in tutto o in parte i debitori della prestazione imponibile dall'obbligo di un pagamento supplementare dell'imposta, qualora questi abbiano omesso di effettuare la ritenuta alla fonte in buona fede o l'abbiano effettuata in modo scorretto, quando il trasferimento dell'onere ai contribuenti non sia più possibile.

1. Disposizioni Generali

1. I debitori della prestazione imponibile ricevono per la loro collaborazione una provvigione del 1 percento dell'importo dell'imposta consegnato. Se trasmettono la dichiarazione d'imposta alla fonte tramite il sistema elettronico di segnalazione dei salari (ELM), la provvigione è del 2 percento dell'importo dell'imposta consegnato. In caso di consegna delle imposte alla fonte su prestazioni in capitale, la provvigione è, indipendentemente dal metodo di trasmissione della dichiarazione d'imposta alla fonte, dell'1 percento dell'importo dell'imposta consegnato, ma al massimo 50 franchi per prestazione in capitale per l'imposta alla fonte di Stato, Cantone e Comune.

2. Se i debitori della prestazione imponibile violano i loro obblighi procedurali, l'Ufficio delle imposte del Cantone può ridurre la provvigione. Se l'Ufficio delle imposte del Cantone deve procedere a una stima a causa della mancata presentazione di una dichiarazione, la provvigione non viene concessa.

1. Disposizioni Generali

1. Se i debitori della prestazione imponibile hanno effettuato una trattenuta fiscale alla fonte eccessiva e hanno già liquidato l'importo alla competente autorità fiscale, quest'ultima può rimborsare direttamente la differenza alla persona fiscalmente soggetta. Si applica per analogia il § 118 comma 1 StG.

2. Il rimborso dell'imposta ecclesiastica per le famiglie i cui membri appartengono a diverse confessioni è disciplinato dal § 240 comma 2 StG. In caso di uscita dalla comunità religiosa, si applica il § 240 comma 3 StG.

1. Disposizioni Generali

1. L'Ufficio delle Imposte del Cantone redige, alla fine di ogni anno solare, un rendiconto sui proventi dell'imposta alla fonte e determina l'importo della quota spettante ad ogni ente legittimato secondo le seguenti linee guida

a. Per la ripartizione delle quote d'imposta comunali è determinante la durata di residenza dei lavoratori.

b. Dal ricavo lordo vengono dedotte, in via preliminare, le spese di amministrazione.

c. Dal ricavo netto viene dapprima separata la quota spettante all'imposta personale completa, che viene poi distribuita secondo le disposizioni degli §§ 230 segg. StG.

d. Il disavanzo delle comunità il cui tasso totale d'imposta per imposta statale, comunale e parrocchiale supera la media calcolata per le tariffe, è coperto dall'eccedenza delle comunità il cui tasso totale d'imposta è al di sotto del carico medio per imposta statale, comunale e parrocchiale. La copertura del disavanzo avviene nella stessa proporzione della partecipazione delle comunità all'eccedenza.

e. Inoltre, le quote dei singoli enti sono fissate tra loro in proporzione alle unità fiscali deliberate.

2. L'Ufficio delle Imposte del Cantone effettua trimestralmente pagamenti anticipati provvisori ai comuni aventi diritto.

Persone fisiche con domicilio fiscale o residenza nel Canton Lucerna

1. Una persona è successivamente soggetta a tassazione ordinaria ai sensi del § 105 comma 1a StG se il suo reddito lordo da lavoro dipendente in un anno fiscale ammonta ad almeno 120.000 franchi.

2. Vengono considerati redditi lordi da lavoro dipendente i proventi di cui al § 102 comma 2a e b StG.

3. Le coppie coniugate a doppio reddito sono successivamente soggette a tassazione ordinaria se il reddito lordo del marito o della moglie in un anno fiscale ammonta ad almeno 120.000 franchi.

4. L'assoggettamento retroattivo alla tassazione ordinaria è mantenuto fino al termine dell'obbligo di tassazione alla fonte, indipendentemente dal fatto che il reddito lordo scenda temporaneamente o permanentemente al di sotto della soglia minima di 120.000 franchi, che i coniugi divorzino o si separino di fatto o legalmente.

5. Se l'obbligo fiscale nel cantone non dura per un intero anno solare, ai fini del calcolo della soglia minima, sono determinanti i redditi lordi tassati alla fonte, convertiti su dodici mesi.

6. È possibile rinunciare alla riscossione della tassa alla fonte di cui al comma 1, se il debitore o la debitrice della prestazione imponibile o la persona soggetta a tassazione alla fonte fornisce una garanzia sufficiente.

Persone fisiche con domicilio fiscale o residenza nel Canton Lucerna

1. La persona soggetta alla ritenuta d'acconto può presentare un'istanza scritta all'autorità fiscale competente per richiedere una successiva valutazione ordinaria entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello fiscale. Una richiesta presentata non può essere ritirata.

2. I coniugi divorziati o separati di fatto o legalmente, che sono stati soggetti a una successiva valutazione ordinaria su richiesta ai sensi del § 105a StG, saranno soggetti a una successiva valutazione ordinaria fino alla fine dell'obbligo della ritenuta d'acconto.

Persone fisiche con domicilio fiscale o residenza nel Canton Lucerna

1. Su richiesta delle persone soggette alla imposta alla fonte, che versano contributi di mantenimento ai sensi del § 40 comma 1c StG e per le quali si applica il codice tariffario A, B, C o H, l'autorità fiscale può, al fine di alleviare casi di difficoltà, considerare detrazioni per figli fino al massimo dell'importo dei contributi di mantenimento nel calcolo dell'imposta alla fonte.

2. Se i contributi di mantenimento sono stati presi in considerazione nell'applicazione di uno di questi codici tariffari, la valutazione ordinaria successiva è effettuata solo su richiesta delle persone soggette alla imposta alla fonte. Se viene richiesta la valutazione ordinaria successiva, essa sarà effettuata fino al termine dell'obbligo dell'imposta alla fonte.

Persone fisiche con domicilio fiscale o residenza nel Canton Lucerna

1. Una persona precedentemente tassata alla fonte viene sottoposta a tassazione ordinaria per l'intero periodo fiscale, se

a. ottiene il permesso di stabilimento,

b. sposa una persona con cittadinanza svizzera o con permesso di stabilimento.

2. L'imposta alla fonte non è più dovuta a partire dal mese successivo al rilascio del permesso di stabilimento o al matrimonio. L'imposta detratta alla fonte viene accreditata senza interessi.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alle persone che registrano una partnership con una persona con cittadinanza svizzera o permesso di stabilimento.

Persone fisiche con domicilio fiscale o residenza nel Canton Lucerna

1. Se un reddito all'interno di un periodo fiscale è soggetto inizialmente alla tassazione ordinaria e successivamente alla tassazione alla fonte, la persona soggetta ad imposta sarà tassata ordinariamente per tutto l'anno e fino alla fine dell'obbligo della tassazione alla fonte.

2. Il divorzio così come la separazione effettiva o legale da un marito o una moglie con cittadinanza svizzera o permesso di domicilio determina, per una lavoratrice o un lavoratore straniero senza permesso di domicilio, l'applicazione della ritenuta fiscale alla fonte a partire dall'inizio del mese successivo. Questo si applica in misura congrua alle persone che vivono in una partnership effettivamente o legalmente separata o sciolta.

3. Eventuali pagamenti anticipati prima del passaggio alla tassazione alla fonte, così come le imposte trattenute alla fonte, devono essere imputati.

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone di Lucerna e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva nel Cantone di Lucerna

1. Una persona soggetta a tassazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, StG e che di norma dichiara almeno il 90 percento dei suoi redditi lordi mondiali, inclusi i redditi lordi del coniuge, in Svizzera (Quasi-Residenza Fiscale), può presentare un'istanza scritta per una valutazione fiscale ordinaria retroattiva presso l'ufficio delle imposte del cantone entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale. Un'istanza presentata non può essere ritirata.

2. L'autorità fiscale verifica, nel procedimento di valutazione, se la persona soggetta a tassazione soddisfa le condizioni di Quasi-Residenza Fiscale durante l'anno fiscale. Il criterio determinante è la quota dei redditi lordi tassabili in Svizzera sui redditi lordi mondiali nel relativo periodo d'imposta. L'ammontare dei redditi lordi deve essere determinato ai sensi degli articoli 23-25 e 27-30 StG.

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone di Lucerna e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva nel Cantone di Lucerna

1. Le autorità fiscali cantonali competenti possono d'ufficio effettuare una tassazione ordinaria retroattiva, se dalla documentazione emerge il sospetto fondato che sussistano situazioni irregolari a favore o a sfavore del soggetto passivo.

2. Per l'avvio di una tassazione ordinaria retroattiva d'ufficio si applica il § 142 StG relativo alla prescrizione della valutazione.

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone di Lucerna e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva nel Cantone di Lucerna

1. Sono considerate entrate giornaliere degli artisti, sportivi e conferenzieri residenti all'estero i redditi secondo § 108 comma 3 StG divisi per il numero dei giorni di esibizione e prove. Alle entrate giornaliere si includono in particolare

a. i redditi lordi inclusivi di tutte le indennità e le entrate accessorie, nonché le prestazioni in natura e

b. tutte le spese, i costi e le imposte alla fonte sostenute dagli organizzatori.

2. Se per i gruppi non è noto o è difficile da determinare la quota di ciascun membro, per la loro determinazione, si calcola il reddito medio giornaliero pro capite.

3. Alle entrate giornaliere appartengono anche le remunerazioni che non affluiscono alla persona soggetta a imposta alla fonte, ma a una terza persona.

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone di Lucerna e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva nel Cantone di Lucerna

1. Sono considerati redditi imponibili per le creditrici e i creditori ipotecari con residenza all'estero i redditi lordi derivanti da crediti ai sensi del § 110 StG. A questi redditi si includono anche gli interessi che non sono percepiti dalla persona soggetta a ritenuta alla fonte, ma da una terza persona.

Persone fisiche senza domicilio fiscale o residenza nel Cantone Lucerna e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva nel Cantone Lucerna

1. Salvo diversa disposizione dei trattati internazionali, le pensioni di beneficiari residenti all'estero sono soggette all'imposta alla fonte ai sensi del § 111 paragrafo 1 StG.

2. Se l'imposta alla fonte non è applicata perché l'imposizione è di competenza dell'altro Stato contraente, il debitore della prestazione imponibile è tenuto a farsi confermare per iscritto il domicilio estero del beneficiario e a verificarlo periodicamente.

Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone di Lucerna e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva nel Cantone di Lucerna

1. Le prestazioni in capitale derivanti dalla previdenza secondo il § 111 comma 1 StG sono soggette all'imposta alla fonte, indipendentemente dalla regolamentazione dei trattati internazionali.

2. L'imposta alla fonte riscossa viene rimborsata senza interessi, se il beneficiario o la beneficiaria della prestazione in capitale

a. presenta una richiesta corrispondente all'ufficio imposte del Cantone entro tre anni dal pagamento, e

b. allega alla richiesta una conferma dell'autorità fiscale competente dello Stato di residenza avente diritto, dalla quale risulti che

1. ha preso conoscenza della prestazione in capitale e

2. il beneficiario o la beneficiaria della prestazione in capitale è una persona residente in tale Stato ai sensi dell'accordo sulla doppia imposizione con la Svizzera.

Persone fisiche senza domicilio fiscale o residenza nel Cantone Lucerna e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva nel Cantone Lucerna

1. La ritenuta alla fonte non è applicata quando i redditi lordi conseguiti dalla persona soggetta a imposizione sono inferiori a

a. 300 franchi per evento per artisti, sportivi, relatori,

b. 300 franchi complessivi in un anno fiscale per organi di persone giuridiche,

c. 300 franchi complessivi in un anno fiscale per creditrici e creditori ipotecari,

d. 1000 franchi complessivi in un anno fiscale per beneficiarie e beneficiari di pensioni,

e. 5000 franchi per prestazione di capitale per beneficiarie e beneficiari di prestazioni di capitale da previdenza.

Procedura di Fatturazione Semplificata

1. Salvo diversa disposizione derivante dal § 59a StG nonché dai §§ 26-28, si applicano per analogia anche al procedimento semplificato di calcolo le disposizioni della legge tributaria relative alla ritenuta alla fonte e le disposizioni del presente regolamento.

Procedura semplificata di fatturazione

1. L'imposta è calcolata sulla base dello stipendio lordo dichiarato all'ufficio di compensazione AVS dal datore o dalla datrice di lavoro.

Procedura di Fatturazione Semplificata

1. Per il conteggio e la consegna dell'imposta alla fonte alla cassa di compensazione AVS competente, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 relative alla procedura semplificata di conteggio.

2. Se l'imposta non viene consegnata a seguito di un sollecito della cassa di compensazione AVS, quest'ultima segnala l'inadempienza all'autorità fiscale del Cantone in cui il datore di lavoro ha sede o domicilio. L'autorità fiscale riscuote l'imposta secondo le disposizioni della legislazione fiscale.

Procedura semplificata di fatturazione

1. La cassa di compensazione AVS trasferisce i pagamenti delle imposte riscossi, al netto della commissione di riscossione ad essa spettante, all'autorità fiscale del Cantone in cui la persona soggetta alla ritenuta d'imposta ha la sua residenza.

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