§ 77 Legge tributaria (LT) (StG) - Accantonamenti e Rettifiche di Valore
§ 77 StG - Accantonamenti e Rettifiche di Valore · Accantonamenti e Rettifiche di Valore
1. Le accantonamenti a carico del conto economico sono ammissibili nella misura in cui sono necessari per compensare perdite imminenti o servono a bilanciare obbligazioni esistenti, la cui esistenza legale o importo sono ancora indeterminati.
2. Sono equiparate agli accantonamenti le riserve per incarichi di ricerca e sviluppo a terzi fino al 10 percento dell'utile imponibile, complessivamente tuttavia non più di 1 milione di franchi.
3. Le rettifiche di valore sono ammissibili nella misura in cui corrispondono a una giusta compensazione della diminuzione temporanea di valore sorta nel periodo d'imposta.
4. Gli accantonamenti e le rettifiche di valore precedenti vengono imputati al ricavo d'esercizio imponibile, nella misura in cui non sono più giustificati.