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§ 75 Legge tributaria (LT) (StG) - Ristrutturazioni

Tasse Statali - Tassazione delle Persone Giuridiche - Imposta sui Profitti - Calcolo dell'Utile Netto
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§ 75 StG · Ristrutturazioni

1. Le riserve occulte di una persona giuridica non vengono tassate in caso di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, scissione o trasformazione, purché l'obbligo fiscale in Svizzera continui e vengano mantenuti i valori precedentemente rilevanti per l'imposta sugli utili

a. in caso di trasformazione in un'impresa individuale o in un'altra persona giuridica,

b. in caso di scissione o suddivisione di una persona giuridica, purché vengano trasferite una o più aziende o rami d'azienda e purché le persone giuridiche esistenti dopo la scissione continuino a gestire un'azienda o un ramo d'azienda,

c. nello scambio di diritti di partecipazione o di appartenenza in occasione di ristrutturazioni o di fusioni similari,

d. nel trasferimento di aziende o rami d'azienda nonché di beni facenti parte del patrimonio aziendale a una filiale nazionale; si considera filiale una società di capitali o cooperativa nella quale la società di capitali o cooperativa trasferente detiene almeno il 20 percento del capitale sociale o del capitale ordinario.

2. In caso di trasferimento a una filiale ai sensi del comma 1d, le riserve occulte trasferite sono tassate retroattivamente secondo la procedura dagli art. § 174-178, qualora, nel corso dei cinque anni successivi alla ristrutturazione, i beni patrimoniali trasferiti o i diritti di partecipazione o di appartenenza nella filiale vengono venduti; in tal caso, la filiale può rivendicare le riserve occulte tassate come profitto.

3. Tra società di capitali e cooperative nazionali che, in virtù dell'insieme delle circostanze fattuali, sono raggruppate sotto una direzione unitaria di una società di capitali o cooperativa mediante una maggioranza di voti o in altro modo, possono essere trasferite partecipazioni detenute direttamente o indirettamente di almeno il 20 percento del capitale sociale o del capitale ordinario di un'altra società di capitali o cooperativa, aziende o rami d'azienda nonché beni facenti parte del patrimonio aziendale ai valori precedentemente rilevanti per l'imposta sugli utili. Il trasferimento a una filiale ai sensi del comma 1d rimane riservato.

4. Qualora, in caso di trasferimento ai sensi del comma 3, i beni patrimoniali trasferiti vengano venduti entro i cinque anni successivi o nel corso di tale periodo venga abbandonata la direzione unitaria, le riserve occulte trasferite sono tassate retroattivamente secondo la procedura dagli art. § 174-178. In tal caso, la persona giuridica beneficiaria può rivendicare le corrispondenti riserve occulte tassate come profitto. Le società di capitali e le cooperative nazionali raggruppate sotto direzione unitaria al momento della violazione del periodo di divieto sono solidalmente responsabili per l'imposta aggiuntiva.

5. Se, a seguito dell'assunzione degli attivi e passivi di una società di capitali o di una cooperativa, i cui diritti di partecipazione appartengono alla società di capitali o cooperativa acquirente, si genera una perdita contabile sulla partecipazione, questa non può essere dedotta fiscalmente; un eventuale guadagno contabile sulla partecipazione viene tassato.

6. Se una società di capitali o cooperativa trasferisce una partecipazione a una società del gruppo estera, la tassazione viene differita per la differenza tra il valore fiscale e il valore di mercato della partecipazione. Il differimento fiscale decade se la partecipazione trasferita viene venduta a terzi estranei al gruppo, se la società, i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti, vende in misura significativa i propri attivi e passivi o se viene liquidata.

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