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§ 70 Legge tributaria (LT) (StG)

**Imposte statali - Tassazione delle persone giuridiche - Obbligo fiscale - Eccezioni all'obbligo fiscale**
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§ 70 StG

1. Sono esonerati dall'obbligo fiscale

a. la Confederazione e i suoi enti istituiti secondo il diritto federale,

b. il Cantone e i suoi enti con riserva dei capoversi 2 e 3,

c. * i comuni e le associazioni di comuni del Cantone Lucerna per il loro reddito e patrimonio con riserva dei capoversi 2 e 3,

d. le parrocchie per il patrimonio e il reddito, nella misura in cui siano destinati a fini ecclesiastici,

e. gli enti di previdenza professionale di imprese con sede, domicilio o stabilimento in Svizzera e delle loro affiliate, purché i mezzi dell'ente siano destinati in modo permanente ed esclusivo alla previdenza del personale,

f. le casse sociali e di compensazione nazionali, in particolare casse di disoccupazione, vecchiaia, invalidità e per i superstiti, con l'eccezione delle compagnie di assicurazione autorizzate, secondo il diritto federale,

g. le casse malattia e compagnie di assicurazione, nella misura in cui i loro redditi e valori patrimoniali siano destinati esclusivamente all'esecuzione dell'assicurazione sociale malattia e alla prestazione o alla garanzia delle loro prestazioni, secondo il diritto federale,

h. le persone giuridiche che perseguono finalità pubbliche o di utilità pubblica per il profitto e il capitale espressamente e irrevocabilmente destinati a tali finalità; finalità imprenditoriali non sono per principio considerate di utilità pubblica; l'acquisizione e la gestione di partecipazioni significative in imprese sono considerate di utilità pubblica, se l'interesse alla conservazione dell'impresa è subordinato allo scopo di utilità pubblica e non vengono svolte attività direzionali,

i. le persone giuridiche che perseguono finalità di culto a livello cantonale o nazionale per il profitto e il capitale espressamente e irrevocabilmente destinati a tali finalità,

k. * gli stati esteri per i loro immobili nazionali destinati esclusivamente all'uso immediato delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali esenti da tasse ai sensi dell'articolo 2, capoverso 1 della Legge sugli Stati ospiti, per gli immobili che sono proprietà dei beneficiari istituzionali e sono utilizzati dai loro uffici,

l. * le imprese di trasporto e infrastrutture concessionarie federali, che per questa attività ricevono compensi o devono mantenere un esercizio per tutto l'anno di rilevanza nazionale in virtù della loro concessione; l'esenzione fiscale si estende anche ai profitti dell'attività concessionata, liberamente disponibili; sono tuttavia escluse dall'esenzione fiscale le attività accessorie e gli immobili che non hanno un rapporto necessario con l'attività concessionata,

m. i partiti politici rappresentati nel Gran Consiglio,

n. * gli investimenti collettivi di capitale con proprietà diretta, purché i loro investitori siano esclusivamente enti di previdenza professionale esenti da tasse ai sensi del capoverso 1e o casse di assicurazione e di compensazione nazionali esenti da tasse ai sensi del capoverso 1f.

2. Il Cantone Lucerna, i comuni e le associazioni di comuni pagano l'imposta sugli utili derivati dal loro esercizio commerciale e industriale conformemente ai principi applicabili alle società per azioni e cooperative.

3. Il Cantone Lucerna, i comuni e le associazioni di comuni pagano un'imposta sul capitale netta del loro esercizio commerciale e industriale secondo i principi applicabili alle società per azioni e cooperative.

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