§ 69 Legge tributaria (LT) (StG)
§ 69 StG
1. Se termina l'obbligo fiscale di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e le persone incaricate della sua liquidazione sono solidalmente responsabili per le imposte a lei dovute fino all'importo del risultato della liquidazione oppure, se la persona giuridica trasferisce la sua sede o l'amministrazione effettiva all'estero, fino all'importo del patrimonio netto della persona giuridica.
2. Per le imposte di una persona giuridica soggetta a tassazione in virtù della sua appartenenza economica, sono solidalmente responsabili fino all'importo del ricavato netto le persone che
a. sciolgono esercizi commerciali o stabilimenti permanenti nel Cantone di Lucerna,
b. alienano o valorizzano beni immobili nel Cantone di Lucerna o crediti garantiti da tali beni immobili.
3. La parte di un contratto di compravendita relativo a un immobile situato nel Cantone di Lucerna è solidalmente responsabile per l'imposta dovuta per l’attività di intermediazione fino al tre per cento del prezzo di acquisto, se la persona giuridica che ha intermediato l'immobile e che è stata coinvolta dalla parte, non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera.
4. Per le imposte di società di commercio estere e di altre entità estere senza personalità giuridica, sono solidalmente responsabili i soci.