§ 67 Legge tributaria (LT) (StG) - Ripartizione dell'imposta
§ 67 StG · Ripartizione dell'imposta
1. L'imputazione fiscale è effettuata rispetto ad altri cantoni secondo i principi del diritto federale sul divieto della doppia imposizione intercantonale, e rispetto all'estero secondo gli accordi internazionali per evitare la doppia imposizione.
2. Le perdite derivanti da beni immobili all'estero possono essere considerate solo se nel paese interessato viene mantenuta anche una sede d'esercizio. Un'azienda svizzera può compensare le perdite di una sede d'esercizio estera con i profitti nazionali, nella misura in cui tali perdite non siano già state considerate nello stato della sede d'esercizio. Se questa sede d'esercizio registra profitti entro i sette anni fiscali successivi, in questi anni fiscali verrà effettuata una tassazione nella misura delle perdite pregresse compensate nello stato della sede d'esercizio. In altri casi, le perdite estere sono considerate solo nei casi prescritti dagli accordi sulla doppia imposizione.
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