§ 63 Legge tributaria (LT) (StG)
§ 63 StG
1. Sono soggette a imposizione le persone giuridiche
a. le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e le cooperative;
b. le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.
2. Sono equiparati alle altre persone giuridiche gli investimenti collettivi di capitale con possesso diretto di immobili ai sensi dell'articolo 58 KAG. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 KAG sono tassate come società di capitali.
3. Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali straniere e altre entità straniere prive di personalità giuridica soggette a tassazione ai sensi del § 18, comma 2, sono equiparate alle persone giuridiche nazionali a cui sono giuridicamente o effettivamente più simili.