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§ 63 Legge tributaria (LT) (StG)

Imposte Statali - Tassazione delle Persone Giuridiche - Obbligo Fiscale - Concetto di Persona Giuridica
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§ 63 StG

1. Sono soggette a imposizione le persone giuridiche

a. le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e le cooperative;

b. le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.

2. Sono equiparati alle altre persone giuridiche gli investimenti collettivi di capitale con possesso diretto di immobili ai sensi dell'articolo 58 KAG. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 KAG sono tassate come società di capitali.

3. Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali straniere e altre entità straniere prive di personalità giuridica soggette a tassazione ai sensi del § 18, comma 2, sono equiparate alle persone giuridiche nazionali a cui sono giuridicamente o effettivamente più simili.

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