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§ 61 Legge tributaria (LT) (StG) - Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Imposte statali - Tassazione delle persone fisiche - Calcolo dell'imposta
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§ 61 StG · Compensazione degli effetti della progressione a freddo

1. Nell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli effetti della progressione a freddo sono pienamente compensati dall'adeguamento uniforme degli scaglioni tariffari e delle detrazioni sul reddito fissate in importi in franchi. Gli importi devono essere arrotondati per eccesso o per difetto a 100 franchi.

2. Il Consiglio di Stato adegua annualmente gli scaglioni tariffari e le detrazioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante lo stato dell'indice al 30 giugno prima dell'inizio del periodo d'imposta. In caso di andamento negativo dell'inflazione, è escluso un adeguamento. Il conguaglio successivo a un'inflazione negativa avviene sulla base dell'ultimo conguaglio.

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