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§ 56 Legge tributaria (LT) (StG) - Tassazione in caso di costituzione e scioglimento del matrimonio

Imposte statali - Tassazione delle persone fisiche - Calcolo temporale
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§ 56 Legge Fiscale · Tassazione in caso di costituzione e scioglimento del matrimonio

1. Al momento del matrimonio, i coniugi sono tassati congiuntamente per il periodo fiscale in corso.

2. In caso di divorzio e di separazione legale o effettiva, i coniugi sono tassati separatamente per l'intero periodo fiscale.

3. In caso di morte di uno dei coniugi, i coniugi sono tassati congiuntamente fino al giorno del decesso. La morte è considerata come la cessazione dell'obbligo fiscale di entrambi i coniugi e come l'inizio dell'obbligo fiscale del coniuge superstite.

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