§ 35 Legge tributaria (LT) (StG) - Ammortamenti
§ 35 StG · Ammortamenti
1. Gli ammortamenti giustificati dall'attività commerciale degli attivi sono ammessi, purché essi siano registrati nei libri contabili o, nel caso di contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, indicati in apposite tabelle di ammortamento.
2. Di norma, gli ammortamenti sono calcolati in base al valore effettivo delle singole parti del patrimonio oppure distribuiti in modo adeguato in base alla loro durata d'uso prevedibile.
3. Gli ammortamenti su attivi, che sono stati elevati di valore per compensare perdite, possono essere effettuati solo se gli aumenti di valore erano consentiti dal diritto commerciale e le perdite al momento dell'ammortamento sarebbero state compensabili ai sensi del § 38.