§ 34 Legge tributaria (LT) (StG) - Attività Lavorativa Autonoma
§ 34 StG · Attività Lavorativa Autonoma
1. Per le attività lavorative indipendenti, vengono dedotti i costi giustificati commercialmente o professionalmente.
2. A ciò appartengono in particolare
a. gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni secondo gli articoli 35 e 36,
b. le perdite subite e registrate sul patrimonio aziendale,
c. le erogazioni a favore di istituti di previdenza a favore del proprio personale, a condizione che sia escluso ogni uso improprio,
d. * gli interessi sui debiti aziendali e gli interessi relativi a partecipazioni ai sensi del § 25 comma 2,
e. * i costi della formazione e del perfezionamento professionale, comprese le spese di riqualificazione, del proprio personale,
f. * le sanzioni drenanti profitti, nella misura in cui non abbiano uno scopo punitivo.
3. Non sono deducibili in particolare
a. * i pagamenti di tangenti secondo la definizione del diritto penale svizzero,
b. * le spese per consentire reati o come corrispettivo per la commissione di reati,
c. * le multe e le ammende pecuniarie,
d. * le sanzioni amministrative finanziarie, nella misura in cui abbiano uno scopo punitivo.
4. Se le sanzioni di cui ai paragrafi 3c e d sono state imposte da un'autorità penale o amministrativa estera, sono deducibili se
a. la sanzione è contraria all'ordine pubblico svizzero oppure
b. la persona soggetta a tassazione dimostra in modo credibile di aver intrapreso tutte le misure ragionevoli per comportarsi in conformità con la legge.