§ 31 Legge tributaria (LT) (StG)
§ 31 StG
1. Sono esenti da imposte
a. gli incrementi patrimoniali derivanti da successioni, legati, donazioni o liquidazioni matrimoniali,
b. gli incrementi patrimoniali derivanti da assicurazioni private di capitale riscattabili, ad eccezione delle polizze di libero passaggio; resta riservato il § 27 comma 1a,
c. i pagamenti in capitale effettuati dal datore di lavoro o da istituti di previdenza professionale in caso di cambio di lavoro, se entro un anno vengono reinvestiti in un istituto di previdenza professionale o utilizzati per acquistare una polizza di libero passaggio,
d. i sussidi provenienti da fondi pubblici o privati,
e. le prestazioni in adempimento degli obblighi di diritto familiare, ad eccezione degli assegni di mantenimento ai sensi del § 30 comma f,
f. il soldo per il servizio militare e di protezione civile, nonché il denaro contante per il servizio civile,
g. il pagamento delle somme di indennizzo,
h. i redditi in base alla legislazione federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
i. i guadagni in capitale derivanti dalla cessione di beni privati; restano riservate le disposizioni della legge sull'imposta sui guadagni immobiliari,
k. * i guadagni ottenuti nei casinò con giochi d'azzardo autorizzati ai sensi della legge sul denaro da gioco del 29 settembre 2017 (GDG), a condizione che tali guadagni non provengano da attività lucrativa indipendente,
kbis. * i singoli guadagni fino all'importo di 1 071 000 franchi derivanti dalla partecipazione a grandi giochi autorizzati ai sensi del GDG e dalla partecipazione online a giochi di casinò autorizzati ai sensi del GDG,
kter. * i guadagni derivanti da piccoli giochi autorizzati ai sensi del GDG,
l. * il soldo dei vigili del fuoco volontari per i servizi connessi all'adempimento del compito centrale dei vigili del fuoco (addestramenti, turni di picchetto, corsi, ispezioni e interventi d'emergenza per il salvataggio, la lotta contro gli incendi, la difesa generale dai danni, la gestione dei danni naturali e simili) fino all'importo di 5400 franchi all'anno; sono escluse le indennità forfettarie per i quadri, le indennità di funzione e le compensazioni per lavori amministrativi e per servizi prestati volontariamente dai vigili del fuoco,
m. * i singoli guadagni derivanti da lotterie e giochi di abilità per la promozione delle vendite, che ai sensi dell'articolo 1 comma 2d ed e GDG non sono sottoposti a tale legge, a condizione che non superino il limite di 1100 franchi,
n. * i redditi ai sensi della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 19 giugno 2020.