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§ 29 Legge tributaria (LT) (StG) - Redditi da previdenza

**Imposte Statali - Tassazione delle Persone Fisiche - Imposta sul Reddito - Redditi Imponibili**
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§ 29 StG · Redditi da previdenza

1. Sono imponibili tutti i redditi derivanti dall'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, da istituti di previdenza professionale e da forme riconosciute di previdenza vincolata, inclusi i capitali di liquidazione e i rimborsi di depositi, premi e contributi.

2. Sono considerati redditi da previdenza professionale in particolare le prestazioni provenienti da casse pensioni, assicurazioni collettive e di risparmio, nonché da polizze di libero passaggio.

3. I redditi da rendite vitalizie e da contratti di annuità sono imponibili al 40 percento.

4. § 31 comma b rimane riservato.

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