§ 25 Legge tributaria (LT) (StG) - Attività Lavorativa Autonoma
§ 25 StG - Attività Lavorativa Autonoma · Attività Lavorativa Autonoma
1. Sono imponibili tutti i redditi provenienti da un'attività commerciale, industriale, artigianale, agricola e forestale, da una professione libera così come da ogni altra attività lavorativa autonoma.
2. Tra i redditi da attività lavorativa autonoma rientrano anche tutti i guadagni in conto capitale derivanti dalla cessione, dallo sfruttamento o dalla rivalutazione contabile del patrimonio aziendale. La cessione è equiparata al trasferimento del patrimonio aziendale nel patrimonio privato o in imprese o stabilimenti all'estero. Sono considerati patrimonio aziendale tutti i beni che servono integralmente o prevalentemente all'attività lavorativa autonoma. Lo stesso vale per le partecipazioni di almeno il 20 percento del capitale sociale o del capitale di una società cooperativa, a condizione che il proprietario o la proprietaria le dichiari come patrimonio aziendale al momento dell'acquisizione. Rimane riservato il § 25b.
3. Per i contribuenti che mantengono una contabilità regolare, si applica mutatis mutandis il § 72.
4. I guadagni in conto capitale di cui al comma 2 su terreni agricoli e forestali sono imponibili nella misura della differenza tra il valore imponibile rilevante per l'imposta sul reddito e i costi d'investimento.