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§ 220 Legge tributaria (LT) (StG) - Indagine

Imposte statali - Diritto penale tributario - Evasione fiscale - Procedura
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§ 220 StG - Indagine · Indagine

1. L'ufficio delle imposte del Cantone o l'autorità di imposizione incaricata della conduzione del procedimento penale effettua le indagini necessarie. Essa dispone dei poteri dell'autorità di imposizione nel procedimento di imposizione. Inoltre, ha il diritto di interrogare i testimoni. Alla persona accusata è garantito il diritto di essere sentita. Può richiedere di essere interrogata riguardo al reato.

2. Le prove ottenute in un procedimento di imposizione retroattiva possono essere utilizzate in un procedimento penale fiscale per evasione solo se non sono state acquisite sotto la minaccia di un'imposizione secondo equità (§ 152 comma 2) con inversione dell'onere della prova secondo il § 154 comma 4 né sotto la minaccia di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

3. Qualora sussista il fondato sospetto che siano state commesse gravi infrazioni fiscali o che vi sia stata istigazione o complicità in tali infrazioni, la responsabile o il responsabile del Dipartimento delle finanze può autorizzare l'ufficio delle imposte del Cantone a ordinare saggi grafici, a richiedere e sequestrare documenti e oggetti, nonché a effettuare perquisizioni domiciliari. L'ufficio delle imposte del Cantone può coinvolgere la polizia a tal fine.

4. Contro un sequestro o una perquisizione domiciliare può essere presentato ricorso al Tribunale cantonale entro 30 giorni.

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