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§ 22 Legge tributaria (LT) (StG)

Imposte statali - Tassazione delle persone fisiche - Obbligo fiscale - Esenzione fiscale
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§ 22 StG

1. Le persone beneficiarie esenti dall'obbligo fiscale secondo l'articolo 2 comma 2 della Legge sul Paese ospitante del 22 giugno 2007 non sono tassate nella misura in cui il diritto federale prevede un'esenzione fiscale.

2. In caso di obbligo fiscale parziale si applica il § 14 comma 1.

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