620
STGBSTGLFLT
CH-LU
§ 198 Legge tributaria (LT) (StG) - Esecuzione
Imposte statali - Riscossione e garanzia dell'imposta - Riscossione delle imposte
§ 198 StG · Esecuzione
1. Se l'imposta non viene pagata nonostante il sollecito, deve essere avviata l'esecuzione.
2. Se la persona obbligata al pagamento non ha domicilio in Svizzera o se i beni di sua proprietà sono bloccati dal pignoramento, l'esecuzione può essere avviata senza previo sollecito.
3. Le disposizioni e le decisioni definitive delle autorità fiscali e del tribunale cantonale sono equiparate alle sentenze giudiziarie esecutive ai sensi dell'articolo 80, comma 2, della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.
4. Non è necessario un'inserzione del credito fiscale negli inventari pubblici e nei bandi di reclamo.