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§ 198 Legge tributaria (LT) (StG) - Esecuzione

Imposte statali - Riscossione e garanzia dell'imposta - Riscossione delle imposte
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§ 198 StG · Esecuzione

1. Se l'imposta non viene pagata nonostante il sollecito, deve essere avviata l'esecuzione.

2. Se la persona obbligata al pagamento non ha domicilio in Svizzera o se i beni di sua proprietà sono bloccati dal pignoramento, l'esecuzione può essere avviata senza previo sollecito.

3. Le disposizioni e le decisioni definitive delle autorità fiscali e del tribunale cantonale sono equiparate alle sentenze giudiziarie esecutive ai sensi dell'articolo 80, comma 2, della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

4. Non è necessario un'inserzione del credito fiscale negli inventari pubblici e nei bandi di reclamo.

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