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§ 191 Legge tributaria (LT) (StG) - Scadenza

Imposte statali - Riscossione e garanzia dell'imposta - Riscossione delle imposte
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§ 191 StG · Scadenza

1. Termine generale di scadenza per le imposte sul reddito, sul patrimonio, sul profitto e sul capitale periodicamente dovute, nonché per l'imposta personale è il 31 dicembre dell'anno solare in cui termina il periodo fiscale.

2. Le altre imposte, le sanzioni e le spese di sollecito diventano esigibili al momento della consegna della fattura.

3. In ogni caso l'imposta diventa esigibile

a. il giorno in cui la persona imponibile, che intende lasciare definitivamente il paese, prende provvedimenti per l’espatrio,

b. con la richiesta di cancellazione di una persona giuridica imponibile dal registro delle imprese,

c. nel momento in cui la persona imponibile straniera cessa la sua attività commerciale o la sua partecipazione in un'azienda situata nel paese, il suo stabilimento d'impresa nel paese, la sua proprietà fondiaria nel paese o le sue pretese garantite da beni immobiliari nel paese,

d. all’apertura della procedura fallimentare nei confronti della persona imponibile,

e. alla morte della persona imponibile.

4. Il termine di scadenza rimane invariato, anche se a tale data la tassazione non è stata ancora effettuata o se contro la tassazione è stata presentata un'opposizione o un ricorso.

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