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§ 187 Legge tributaria (LT) (StG) - Obbligo di fornire informazioni e di certificazione

Imposte Statali - Procedura - Inventario - Procedura
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§ 187 StG · Obbligo di fornire informazioni e di certificazione

1. Terze parti, che custodivano o amministravano i beni della persona deceduta o nei confronti delle quali la persona deceduta aveva diritti o pretese di valore economico, sono obbligate, su richiesta, a fornire per iscritto agli eredi tutte le informazioni correlate a disposizione dell'autorità amministrativa dell'inventario.

2. Se sussistono motivi importanti che impediscono l'adempimento di questo obbligo informativo, la terza parte può fornire le informazioni richieste direttamente all'autorità dell'inventario.

3. Per il resto, si applicano in modo analogo i §§ 148 e 149.

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