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§ 186 Legge tributaria (LT) (StG) - Obblighi di Collaborazione

Imposte Statali - Procedura - Inventario - Procedura
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§ 186 StG · Obblighi di Collaborazione

1. Le eredi e gli eredi nonché le persone incaricate della loro rappresentanza legale, amministrazione dell'eredità o esecuzione testamentaria, sono obbligate a

a. fornire informazioni veritiere su tutte le circostanze che possono essere rilevanti per l'accertamento dei fattori fiscali della de cujus o del de cuius,

b. esibire tutti i libri, documenti, attestati e registrazioni che possono fornire chiarimenti sull'asse ereditario,

c. aprire tutti i locali e i contenitori che erano a disposizione della de cujus o del de cuius.

2. Le eredi e gli eredi, nonché i loro rappresentanti legali, che hanno vissuto in comunione domestica con la persona deceduta o custodito o gestito i suoi beni patrimoniali, devono anche consentire l'accesso ai loro locali e contenitori.

3. Se le eredi e gli eredi nonché le persone incaricate della loro rappresentanza legale, amministrazione dell'eredità o esecuzione testamentaria vengono a conoscenza, dopo la redazione dell'inventario, di beni dell'asse ereditario che non sono registrati nell'inventario, devono comunicarli all'autorità competente per l'inventario entro dieci giorni.

4. Alla redazione dell'inventario devono essere presenti almeno una erede o un erede capace di agire legalmente e la rappresentanza legale delle eredi e degli eredi minorenni o sottoposti a tutela completa.

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