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§ 18 Legge tributaria (LT) (StG) - Società e investimenti collettivi di capitale

Imposte statali - Tassazione delle persone fisiche - Obbligo fiscale - Circostanze speciali
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§ 18 StG · Società e investimenti collettivi di capitale

1. Il reddito e il patrimonio delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita sono imputati alle socie e ai soci.

2. Le società commerciali straniere e altre entità collettive estere senza personalità giuridica, che sono soggette a tassazione in virtù dell'appartenenza economica, pagano le loro imposte secondo le disposizioni per le persone giuridiche.

3. Il reddito degli investimenti collettivi, ai sensi della legge sugli investimenti collettivi del 23 giugno 2006 (KAG), è imputato proporzionalmente alle investitrici e agli investitori; sono escluse da ciò gli investimenti collettivi con proprietà immobiliare diretta.

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