§ 174 Legge tributaria (LT) (StG) - Imposta supplementare ordinaria
§ 174 StG · Imposta supplementare ordinaria
1. Qualora risulti, sulla base di fatti o prove di cui l'autorità fiscale competente non era a conoscenza, che un accertamento è stato omesso ingiustamente o un accertamento definitivo è incompleto, o se un accertamento omesso o incompleto sia dovuto a un crimine o a un reato contro l'autorità fiscale, l'imposta non riscossa, inclusi gli interessi, verrà richiesta. Il consiglio di governo fissa il tasso d'interesse.
2. Se il soggetto fiscale ha dichiarato completamente e accuratamente il reddito, il patrimonio, l'utile netto o il capitale proprio nella sua dichiarazione dei redditi e le autorità fiscali hanno riconosciuto la valutazione dei singoli elementi, non può essere richiesta alcuna imposta supplementare, anche nel caso in cui la valutazione fosse insufficiente.
3. Se il soggetto fiscale dimostra l'esistenza di sovratassazioni, l'imposta supplementare di quel periodo fiscale deve essere conseguentemente ridotta.
4. Dopo lo scioglimento di una persona giuridica, i partecipanti sono responsabili della loro parte nel risultato di liquidazione per l'imposta supplementare.