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§ 173 Legge tributaria (LT) (StG)

Tasse Statali - Procedura - Modifica di Decisioni Giuridicamente Vincolanti - Correzione di Errori di Calcolo e Sviste di Scrittura
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§ 173 StG

1. Errori di calcolo e sviste di scrittura in decisioni passate in giudicato possono essere corretti su istanza di parte o d’ufficio dall’autorità che li ha commessi, entro cinque anni dalla loro comunicazione.

2. Se la richiesta di correzione viene respinta, le spese del procedimento possono essere addebitate alla persona che ha presentato la richiesta, se questa ha proposto consapevolmente una domanda di correzione inammissibile o manifestamente infondata.

3. Contro la correzione o il suo rigetto possono essere esperiti gli stessi mezzi di ricorso previsti contro la decisione.

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