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§ 14 Legge tributaria (LT) (StG)

Imposte statali - Tassazione delle persone fisiche - Obbligo fiscale - Calcolo dell'imposta in caso di imponibilità limitata
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§ 14 StG

1. I contribuenti, che nel cantone sono soggetti a imposta solo su una parte del loro reddito e patrimonio, versano le imposte per i valori imponibili nel cantone secondo l'aliquota fiscale corrispondente al loro reddito e patrimonio complessivo.

2. I contribuenti senza domicilio o residenza fiscale in Svizzera versano le imposte per le imprese commerciali, le sedi operative e gli immobili nel cantone almeno secondo l'aliquota fiscale corrispondente al reddito ottenuto e al patrimonio situato nel cantone.

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