§ 137 Legge tributaria (LT) (StG) - Assistenza amministrativa di altre autorità
§ 137 StG · Assistenza amministrativa di altre autorità
1. Le autorità amministrative e giudiziarie devono fornire gratuitamente alle autorità fiscali, su richiesta, informazioni dai registri ufficiali e dai loro atti, indipendentemente da eventuali obblighi di segretezza. Possono di propria iniziativa informare le autorità fiscali se sospettano che un'imposizione sia incompleta.
2. Possono essere obbligati dal Consiglio di Stato a comunicare gratuitamente alle autorità fiscali fatti specifici da lui designati.
3. Gli stessi obblighi di assistenza amministrativa ricadono sugli organi delle corporazioni e degli istituti, nella misura in cui svolgono funzioni di pubblica amministrazione.
4. L'obbligo di fornire informazioni comprende tutti i dati che possono servire a determinare l'obbligo fiscale e a fissare il reddito e il patrimonio. Tra questi rientrano in particolare le generalità, informazioni sullo stato civile, il luogo di residenza e di soggiorno, il rapporto di lavoro, l'attività lavorativa, atti giuridici, sovvenzioni e altre prestazioni da fondi pubblici.
5. I dati possono essere trasmessi alle autorità incaricate dell'esecuzione di questa legge su liste o supporti elettronici di dati, o resi accessibili mediante un sistema di consultazione. I dati e i supporti di dati utilizzati per elaborarli, i programmi informatici e la documentazione dei programmi devono essere protetti da elaborazioni, modificazioni, distruzioni o furti non autorizzati.
6. Se l'altra autorità rifiuta l'assistenza amministrativa, l'autorità fiscale può presentare ricorso al Tribunale cantonale entro 30 giorni.