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§ 123 Legge tributaria (LT) (StG) - Disposizioni di attuazione

Imposte statali - Imposta alla fonte per persone fisiche e giuridiche - Disposizioni comuni
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§ 123 StG · Disposizioni di attuazione

1. Il consiglio di governo emana le disposizioni esecutive e regola la distribuzione dell'imposta tra i comuni dopo la detrazione delle spese amministrative del cantone.

2. Può stabilire i minimi di riscossione per i §§ 108-111.

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