§ 112 Legge tributaria (LT) (StG) - Accertamento ordinario successivo su richiesta
§ 112 StG · Accertamento ordinario successivo su richiesta
1. Persone soggette alla ritenuta alla fonte secondo gli articoli 106 o 107 possono richiedere una tassazione ordinaria successiva per ogni periodo fiscale entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale, se
a. * la parte prevalente dei loro redditi mondiali, inclusi i redditi del coniuge, è tassabile in Svizzera,
b. * la loro situazione è comparabile a quella di una persona soggetta a tassazione residente in Svizzera, oppure
c. * tale tassazione è necessaria per far valere detrazioni previste in una convenzione contro la doppia imposizione.
2. L'imposta dedotta alla fonte viene accreditata senza interessi.
3. Le persone che richiedono una tassazione ordinaria successiva devono presentare i documenti richiesti e indicare un indirizzo di recapito in Svizzera. Se non viene indicato un indirizzo di recapito o se l'indirizzo di recapito perde validità durante il procedimento di tassazione, l'autorità di tassazione concede una scadenza ragionevole alla persona soggetta a tassazione per designare un indirizzo di recapito valido. Se tale termine scade inutilizzato, la ritenuta alla fonte sostituisce le imposte statali e comunali da tassare secondo il procedimento ordinario sui redditi da lavoro.