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§ 110 Legge tributaria (LT) (StG) - Creditrici e creditori ipotecari

**Imposte Statali - Imposta alla Fonte per Persone Fisiche e Giuridiche - Persone Fisiche Senza Residenza Fiscale o Domicilio nel Cantone di Lucerna e Persone Giuridiche Senza Sede o Amministrazione Effettiva nel Cantone di Lucerna**
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§ 110 StG · Creditrici e creditori ipotecari

1. I creditori e i beneficiari di crediti residenti all'estero, garantiti da un'ipoteca o da un pegno su immobili situati nel Cantone di Lucerna, sono soggetti a una detrazione d'imposta alla fonte su questi beni e sugli interessi che percepiscono.

2. I redditi imponibili sono considerati come i redditi lordi. Questi includono anche gli interessi che non sono percepiti dalla persona tassabile ma da una terza persona. L'imposta ammonta al 17 percento dei redditi imponibili.

3. Il patrimonio imponibile è rappresentato dal credito garantito da pegno. L'imposta è pari a 3 millesimi del patrimonio imponibile.

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