§ 67 Ordinanza di applicazione della legge sul personale (Ordinanza sul personale, PVO) (Personalverordnung, PVO) - Forma delle decisioni in materia di personale
§ 67 Regolamento del Personale, PVO · Forma delle decisioni in materia di personale
1. Le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa sono applicabili all'emissione, alla redazione e alla comunicazione delle decisioni in materia di diritto del personale.
2. Le decisioni in materia di diritto del personale devono essere redatte in conformità al § 110 della legge sulla procedura amministrativa. Le decisioni riguardanti la modifica unilaterale o la cessazione di un rapporto di lavoro devono essere motivate in modo adeguato.
3. L'autorità competente può rinunciare alla redazione scritta della decisione in materia di diritto del personale se accorda una prestazione alla o al dipendente d'ufficio o su richiesta, o se la decisione è a favore della o del dipendente.
4. Se la o il dipendente non è d'accordo con la decisione, può entro dieci giorni dalla conoscenza della stessa richiedere all'autorità competente una redazione scritta ai sensi del § 110 della legge sulla procedura amministrativa e contestare la decisione secondo le istruzioni sui mezzi di ricorso.