Ordinanza sul personale dell'Alta scuola pedagogica di Lucerna (PVO PH Luzern) - Ambito di applicazione
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1. Questo regolamento si applica al personale della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana di Lucerna (di seguito: PH Lucerna). Includono il corpo docente, il personale scientifico, gli assistenti scientifici e il personale amministrativo e tecnico.
2. Si intendono come personale docente della PH Lucerna la Rettrice o il Rettore, le Prorettrici o i Prorettori, i Docenti con e senza compiti di gestione, i Docenti di strumenti musicali e il personale docente in servizio universitario.
1. Nella misura in cui il presente regolamento non contenga disposizioni divergenti, si applica il diritto del personale del Cantone di Lucerna.
1. La durata determinata dei rapporti di lavoro del personale docente e degli insegnanti di strumenti musicali a tempo pieno è in linea di principio consentita per un massimo di tre anni. Se il rapporto di lavoro viene rinnovato dopo la scadenza di questo periodo, esso assume l'effetto di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. In caso di assenze prolungate dovute a ferie o inabilità al lavoro, il rapporto di lavoro a termine può essere prorogato di comune accordo per un massimo di due anni.
1. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato dei docenti e insegnanti di strumento a titolo accessorio, il passaggio a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere richiesto alla Prorettrice competente o al Prorettore competente solo dopo una durata di impiego di cinque anni consecutivi.
1. Gli assistenti scientifici e i collaboratori scientifici sono assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato e risolvibile da entrambe le parti per un periodo massimo di cinque anni.
2. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di cinque anni a seguito di una modifica delle funzioni o dopo il completamento della tesi di dottorato.
1. Per motivi organizzativi scolastici, i docenti e gli insegnanti di strumento possono essere assunti con un carico di lavoro variabile. L'intervallo dei carichi di lavoro non deve superare il 20 percento di un incarico a tempo pieno.
2. Una modifica all'interno dell'intervallo dei carichi di lavoro è possibile in qualsiasi momento durante l'anno accademico in corso.
1. L'insegnante viene inserito in una classe salariale per la prima volta secondo la descrizione delle funzioni riportata nell'Allegato 1. Se la descrizione delle funzioni comprende più classi salariali, l'inserimento avviene in una classe salariale in base alla natura e all'entità dei compiti assegnati.
2. All'interno della classe salariale, l'insegnante viene classificato in un livello salariale. A tal fine, sono considerate le qualifiche professionali, l'esperienza lavorativa e la comparazione interna. La situazione del mercato del lavoro e la reputazione scientifica possono essere considerate in via supplementare.
3. Gli insegnanti che soddisfano solo parzialmente i requisiti indicati nella descrizione delle funzioni vengono inseriti da una a tre classi salariali al di sotto della classe salariale della funzione corrispondente, proporzionatamente alla deviazione.
4. Qualora il motivo della classificazione inferiore ai sensi del comma 3 venga meno, gli insegnanti interessati possono richiedere una nuova classificazione. Una volta presentata la documentazione necessaria per la valutazione, la nuova classificazione viene esaminata e, se la richiesta viene approvata, effettuata con decorrenza dall'inizio del mese di calendario successivo.
1. I dipendenti hanno il diritto di svolgere attività lavorative secondarie, purché queste non siano in contrasto con gli interessi della PH Luzern.
2. Nell'esercizio di attività lavorative secondarie, non deve essere limitata la libertà di ricerca e insegnamento. Gli interessi della PH Luzern, i suoi diritti in qualità di datrice di lavoro e gli interessi degli altri membri della PH Luzern devono essere rispettati.
1. Sono vietati in particolare i lavori accessori,
a. che compromettono la prestazione lavorativa,
b. che competono direttamente con la PH di Lucerna o che fanno apparire i dipendenti come parziali nell'adempimento dei loro compiti,
c. che danneggiano la reputazione della PH di Lucerna,
d. durante il cui esercizio i dipendenti possono utilizzare conoscenze soggette all'obbligo di riservatezza ai sensi del § 52 della legge sul personale.
1. I collaboratori non possono esercitare nessuna attività collaterale senza autorizzazione,
a. che richieda tempo di lavoro,
b. se esiste la possibilità di conflitti d'interesse, oppure
c. se l'attività collaterale combinata con l'impiego presso la PH Luzern supera un impiego a tempo pieno.
2. La richiesta di autorizzazione per l'attività collaterale deve essere presentata per iscritto alla direttrice o al direttore del settore competente prima dell'inizio dell'attività collaterale.
3. La rettrice o il rettore decide in merito all'autorizzazione dell'attività collaterale su raccomandazione della direttrice o del direttore del settore competente.
1. Competente per la costituzione, la modifica e la cessazione del rapporto di lavoro è
a. il Consiglio dell'Istituto Pedagogico per la Rettrice o il Rettore,
b. la Rettrice o il Rettore per il restante personale.
1. Per le restanti decisioni in materia di diritto del personale è competente il rettore o la rettrice. Egli o ella può delegare la competenza a un altro organo.